Art. 68 
 
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura  e  il
                        settore agrituristico 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 2020»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno  2021  le
percentuali di compensazione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2-bis. In considerazione del  rilevante  incremento  dei  costi  di
produzione per il settore zootecnico, derivante  dalle  tensioni  sui
mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti  per  il
bestiame, il Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  di  cui  all'articolo  1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 al fine di  erogare  contributi  agli
allevatori bovini. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano  nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  le  disposizioni  relative  alle
operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma,  si  applicano
nei settori dell'agricoltura, della pesca e della  silvicoltura,  con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00.  I
benefici accordati ai sensi del  paragrafo  3.1  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  recante  un  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19»  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, concesse al  beneficiario  ai  sensi  del
medesimo paragrafo 3.1.». 
  4. Al fine  di  favorire  la  continuita'  produttiva  nel  settore
bieticolo saccarifero, anche per  fare  fronte  alle  emergenze  o  a
situazioni di crisi di mercato impreviste  determinate  dalle  misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del  comparto,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo  per  il  sostegno
del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di  25  milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero. 
  5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della  dotazione  finanziaria
di  cui  al  comma  4,  sulla  base  delle  superfici   coltivate   a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del  regime
di aiuto di base di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  ed  in
relazione alle quali siano state presentate domande  di  aiuto  dallo
stesso produttore nell'anno 2021. 
  6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori  di  barbabietola  da
zucchero, mediante il versamento di  un  acconto  pari  all'((80  per
cento)) dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche
di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica  l'articolo
78,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, ((con modificazioni)), dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro venti giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del
presente  decreto-legge,   previa   comunicazione   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente
articolo  devono  essere  stabiliti  anche  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo
2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID- 19» e successive modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  4,  ((pari  a))  25
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
  9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte»  sono  inserite  le
seguenti: «da una  donna  oppure»  e  ((dopo  le  parole:  «quote  di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».)) 
  10. Al fine di sostenere  l'incremento  occupazionale  nel  settore
agricolo  e  ridurre  gli  effetti  negativi  causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135  del  codice   civile   per   il   rispetto   della   prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di  cui  all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,  sono  considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del  rapporto  di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica. 
  11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,
sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento  al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno  2021,  4,56  milioni  di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro  per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028,  3,76  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede,  per  1,57  milioni  di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per  l'anno  2022  e  3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  13. Il comma 1 dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.  Allo  scopo))  di
alleviare  le  gravi  difficolta'   finanziarie   degli   agricoltori
determinate  dalle  avverse  condizioni  meteorologiche,   da   gravi
emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni  di
mercato, e' autorizzata la corresponsione,  entro  il  31  luglio  di
ciascun  anno,  fino  al  persistere  della   situazione   di   crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi  pagatori
riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)». 
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: 
  «2-bis. In alternativa al comma  2,  nel  periodo  di  vigenza  del
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  di  cui  alla
Comunicazione della Commissione del  19  marzo  2020,  C(2020)1863  e
successive modifiche, l'anticipazione e'  concessa  agli  agricoltori
applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai  tassi
di  riferimento  stabiliti  ai  sensi   della   comunicazione   della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta  elementi  di
aiuto di Stato.»; 
  «2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione
diretta  che  costituisce  aiuto  di  Stato   notificato   ai   sensi
dell'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"  nei  limiti  del  massimale  previsto  per
ciascuna impresa operante nel settore della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"». 
  15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  risorse  del  fondo
possono altresi'  essere  erogate  a  condizioni  diverse  da  quelle
previste dal regolamento (UE)  n.  1408/2013,  qualora  destinate  ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale  produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto  della
disciplina  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali  alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'
naturali,  epizoozie  e  organismi  nocivi   ai   vegetali,   nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.». 
  ((15-bis. Al fine di potenziare  gli  interventi  in  favore  delle
forme di produzione  agricola  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica  di  cui
all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. 
  15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis,  pari  a
15  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti:  «nonche'
di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce
limite di spesa. 
  15-sexies. All'onere  derivante  dal  comma  15-quater,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  77,
comma 7, del presente decreto. 
  15-septies.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   94   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al  31  dicembre
2021 e, ove successivo, fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
  15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari  a  58,9
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  506  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-505. (Omissis). 
                506. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  il  31
          gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020,  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di
          compensazione applicabili agli animali  vivi  delle  specie
          bovina  e  suina  sono  innalzate,   per   ciascuna   delle
          annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non
          superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.  L'attuazione
          delle disposizioni di cui al periodo  precedente  non  puo'
          comportare minori entrate superiori a 20  milioni  di  euro
          annui. Per l'anno 2021 le percentuali di  compensazione  di
          cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  applicabili  alle
          cessioni di animali vivi della specie bovina e  suina  sono
          fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  128  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.-127. (Omissis). 
                128. Al fine di garantire lo sviluppo e  il  sostegno
          del settore agricolo, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
          sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca
          e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 5  giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1.  Fino
          al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
                  a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
                  b) l'importo massimo garantito per singola  impresa
          e'  elevato,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
          europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
          imprese con numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499,
          determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
          per l'anno 2019. Resta fermo che  la  misura  di  cui  alla
          presente lettera  si  applica,  alle  medesime  condizioni,
          anche qualora almeno il 25 per cento  del  capitale  o  dei
          diritti di voto sia detenuto direttamente o  indirettamente
          da un ente pubblico oppure, congiuntamente,  da  piu'  enti
          pubblici; 
                  c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia
          diretta e' incrementata, anche mediante il  concorso  delle
          sezioni speciali del Fondo di garanzia,  al  90  per  cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima  dell'80%.  L'importo  totale
          delle predette operazioni finanziarie  non  puo'  superare,
          alternativamente: 
                    1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                    2) il 25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                    3)  il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                    3-bis) per le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                c-bis)  previa  notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                  d)  per  le  operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                  e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                  f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                  g) fermo restando quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
          del 7 luglio 2017, e fatto salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                  g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                  g-ter)  la  garanzia  e'  altresi'  concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ; 
                  h) non e' dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                  i) per operazioni di investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                  l) per  le  garanzie  su  specifici  portafogli  di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                  m) previa autorizzazione della Commissione  Europea
          ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento,
          sia in garanzia diretta che  in  riassicurazione,  i  nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni,  di  associazioni
          professionali e di societa' tra professionisti  nonche'  di
          persone fisiche esercenti attivita' di cui alla  sezione  K
          del codice  ATECO  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
          danneggiata   dall'emergenza   COVID-19,   secondo   quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
          2021, per i finanziamenti con  copertura  al  90  percento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
          siano state oggetto di misure di concessione,  la  garanzia
          e' altresi' concessa in favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla  lettera
          b) del medesimo paragrafo; 
                  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                  n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                  n-bis)  previa  autorizzazione  della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                  o) sono prorogati per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                  p) la garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta
          anche  su  operazioni  finanziarie  gia'  perfezionate  con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                  p-bis) per i finanziamenti di importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi.». 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          norme sui pagamenti diretti  agli  agricoltori  nell'ambito
          dei regimi di sostegno  previsti  dalla  politica  agricola
          comune e che abroga il regolamento  (CE)  n.  637/2008  del
          Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009  del  Consiglio,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  L  347  del  20
          dicembre 2013. 
              - Si riporta il testo del comma 1-quater  dell'articolo
          78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 78 (Misure in favore  del  settore  agricolo  e
          della pesca). - 1.-1-ter (Omissis). 
                1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi
          determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,   al   fine   di
          garantire liquidita'  alle  aziende  agricole,  per  l'anno
          2020,  qualora  per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici   e
          contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche  sia
          prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di  saldo,  le
          amministrazioni competenti  possono  rinviare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies  al  momento
          dell'erogazione del saldo. In tale  caso  il  pagamento  in
          anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   58   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126(Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 58 (Fondo per la filiera della ristorazione). -
          1. Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e  la  continuita'
          dell'attivita' degli esercizi di  ristorazione  ed  evitare
          gli sprechi alimentari, e' istituito un fondo  nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni
          di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative
          all'anno    2021    concorrono    al    finanziamento     e
          all'integrazione   delle   istanze   di   contributo   gia'
          presentate  entro  il  15  dicembre  2020  e   parzialmente
          soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche'  al
          finanziamento  delle   eventuali   ulteriori   istanze   di
          contributo raccolte con le medesime modalita'  e  procedure
          di cui al comma 6 del presente articolo e  al  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
          ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277
          del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio  delle
          procedure di erogazione del  contributo  ivi  previsto,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          provvede a trasferire al soggetto gestore della  misura  di
          cui all'articolo  6  del  citato  decreto  ministeriale  27
          ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari  a
          250 milioni di euro. 
                2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'  finalizzato
          all'erogazione  di  un  contributo  a  fondo  perduto  alle
          imprese in attivita' alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  con  codice  ATECO  prevalente  56.10.11,
          56.21.00,  56.29.10,   56.29.20   e,   limitatamente   alle
          attivita'  autorizzate  alla  somministrazione   di   cibo,
          55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
          l'acquisto di prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di
          filiere  agricole  e   alimentari,   anche   DOP   e   IGP,
          valorizzando  la   materia   prima   di   territorio.   Gli
          ittiturismi,  ai  soli  fini  della   presente   procedura,
          indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo  spetta  a
          condizione   che   l'ammontare   del   fatturato   e    dei
          corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2020  sia
          inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e  dei
          corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2019.  Il
          predetto contributo spetta, anche in assenza dei  requisiti
          di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato
          l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
                3. Al fine di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti
          interessati presentano una  istanza  secondo  le  modalita'
          fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo  e'
          erogato mediante il pagamento  di  un  anticipo  del90  per
          cento al momento dell'accettazione della domanda, a  fronte
          della presentazione dei documenti fiscali certificanti  gli
          acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonche' di  una
          autocertificazione attestante la sussistenza dei  requisiti
          definiti dal  presente  articolo  e  l'insussistenza  delle
          condizioni ostative di  cui  all'articolo  67  del  decreto
          legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  Il  saldo   del
          contributo e' corrisposto  a  seguito  della  presentazione
          della quietanza di pagamento, che  deve  essere  effettuato
          con modalita' tracciabile. 
                4. L'erogazione del contributo viene  effettuata  nel
          rispetto dei limiti previsti  dalla  normativa  europea  in
          materia di aiuti de minimis. 
                5. Il contributo non concorre alla  formazione  della
          base imponibile delle imposte sui redditi,  non  rileva  ai
          fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, non  concorre  alla  formazione  del  valore  della
          produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, ed e' alternativo  a  quello  concedibile  ai
          sensi dell'articolo 59. 
                6.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica, convenzioni con concessionari di  servizi
          pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e  immediata
          operativita' della  misura  garantendo,  altresi',  elevati
          livelli di sicurezza informatica, risultino dotati  di  una
          rete  di  sportelli  capillare  su  tutto   il   territorio
          nazionale, di  piattaforme  tecnologiche  e  infrastrutture
          logistiche integrate, che siano  Identity  Provider  e  che
          abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata
          dall'Agenzia  per   l'Italia   digitale,   con   esperienza
          pluriennale nella ricezione,  digitalizzazione  e  gestione
          delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
          e nei servizi finanziari di  pagamento.  Per  l'accesso  ai
          benefici, erogabili secondo i criteri, modalita' e i limiti
          di importo definiti dal decreto di  cui  al  comma  10,  il
          richiedente  e'  tenuto  a  registrarsi  all'interno  della
          piattaforma   digitale,   messa    a    disposizione    dal
          concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della
          ristorazione», ovvero a recarsi presso  gli  sportelli  del
          concessionario convenzionato, inserendo  o  presentando  la
          richiesta  di  accesso  al  beneficio  e  fornendo  i  dati
          richiesti tra cui  copia  del  versamento  dell'importo  di
          adesione all'iniziativa  di  sostegno,  effettuato  tramite
          bollettino di pagamento, fisico o  digitale.  Il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
          concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione,
          anche  nei  propri  siti  internet   istituzionali,   delle
          informazioni necessarie per  la  richiesta  di  accesso  al
          beneficio.  Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
          del possesso dei requisiti del  richiedente  da  parte  del
          Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso
          la documentazione in formato  digitale,  il  concessionario
          convenzionato provvede all'emissione dei bonifici  verso  i
          ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo,
          previo accredito  da  parte  del  Ministero  degli  importi
          relativi. L'acquisto di cui al comma 2 e'  certificato  dal
          beneficiario  attraverso  la  presentazione  dei  documenti
          richiesti utilizzando  la  piattaforma  della  ristorazione
          ovvero  recandosi  presso  gli  uffici  del  concessionario
          convenzionato, all'esito della verifica  il  concessionario
          convenzionato  provvedera'  ad  emettere   nelle   medesime
          modalita'  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
          l'attivita'   di   cui   al   presente   comma    necessiti
          dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del
          concessionario  convenzionato  procede  all'identificazione
          nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo  a  tale
          fine la qualita' di incaricato di  pubblico  servizio.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e'  determinato
          l'importo   dell'onere   a   carico   dell'interessato   al
          riconoscimento del  beneficio  richiesto  e  i  criteri  di
          attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
                7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali,  anche  tramite  l'Ispettorato  centrale   della
          tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi   dei
          prodotti  agroalimentari  (ICQRF),  effettua  verifiche   a
          campione sui beneficiari del contributo con le modalita' da
          determinare con il decreto di cui al comma 10  e  comunica,
          ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica
          all'ufficio che ha erogato i contributi. 
                8. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'indebita
          percezione del contributo, oltre a comportare  il  recupero
          dello stesso, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.  Ai
          fini dell'applicazione del presente  articolo,  l'ammontare
          di cui al secondo comma dell'articolo  316-ter  del  codice
          penale e' elevato a 8.000 euro. Non si  applica  l'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. All'irrogazione  della  sanzione,  ai  sensi  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  provvede  l'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti  agroalimentari  (ICQRF).  Il  pagamento
          della  sanzione  e  la  restituzione  del  contributo   non
          spettante  sono  effettuati  con  modello  F24   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro
          sessanta giorni, rispettivamente, dalla  data  di  notifica
          dell'atto di intimazione alla restituzione  del  contributo
          erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo,  e
          dell'ordinanza  ingiunzione  di  pagamento  della  sanzione
          amministrativa   pecuniaria,   irrogata    dall'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei  prodotti  agroalimentari.  In  caso  di  mancato
          pagamento   nei   termini   sopra   indicati   si   procede
          all'emissione  dei  ruoli  di  riscossione  coattiva.   Gli
          introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  di  cui
          al presente comma sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ragioniere generale dello Stato, allo stato  di  previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali  per  il  finanziamento  di  iniziative  per   il
          superamento  di  emergenze  e  per  il  rafforzamento   dei
          controlli. 
                8-bis.   All'articolo   78,    comma    3-bis,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al  primo
          periodo, le parole: ", per  l'anno  2020,  la  spesa  di  2
          milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la  spesa
          di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di  0,5  milioni  di
          euro per l'anno 2021". 
                8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis,  pari  a
          0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
                8-quater. All'articolo 1, comma 669, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57"
          sono soppresse. 
                9. Qualora l'attivita' d'impresa di cui  al  comma  2
          cessi successivamente  all'erogazione  del  contributo,  il
          soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del  comma  3  e'
          tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi  del
          contributo spettante e a esibirli a richiesta degli  organi
          competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma  8
          e'  emanato   nei   confronti   del   soggetto   firmatario
          dell'istanza che  ne  e'  responsabile  in  solido  con  il
          beneficiario. 
                10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano,  da  emanarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  sono  stabiliti  i  criteri,   le   modalita'   e
          l'ammontare del  contributo  assicurando  il  rispetto  del
          limite di spesa,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal
          presente articolo. 
                11. Agli oneri  di  cui  al  presente  articolo,  nel
          limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede
          ai  sensi   dell'articolo   114.   All'espletamento   delle
          attivita' connesse al presente articolo, il Ministero delle
          politiche agricole alimentari e forestali provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  10-bis
          del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185  (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Soggetti beneficiari). - 1. (Omissis). 
                2. Le imprese subentranti devono essere  in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                  a) siano costituite da non piu' di  sei  mesi  alla
          data di presentazione della domanda di agevolazione; 
                  b) esercitino esclusivamente  l'attivita'  agricola
          ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; 
                  c) siano  amministrate  e  condotte  da  una  donna
          oppure da un giovane imprenditore agricolo di eta' compresa
          tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di  societa',  siano
          composte, per oltre la meta'  numerica  dei  soci  e  delle
          quote di partecipazione da donne e, da giovani imprenditori
          agricoli di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 della
          legge    20    febbraio    2006,    n.    96    (Disciplina
          dell'agriturismo): 
                «Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche).  -
          1. (Omissis). 
                2.   Possono   essere   addetti   allo    svolgimento
          dell'attivita' agrituristica l'imprenditore  agricolo  e  i
          suoi familiari ai sensi dell'articolo  230-bis  del  codice
          civile,   nonche'   i   lavoratori   dipendenti   a   tempo
          determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti  di  cui
          al periodo precedente sono considerati lavoratori  agricoli
          ai fini  della  disciplina  previdenziale,  assicurativa  e
          fiscale.  Il  ricorso  a  soggetti  esterni  e'  consentito
          esclusivamente per lo svolgimento di  attivita'  e  servizi
          complementari. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
          legge 20  febbraio  2006,  n.  96,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   4   (Criteri    e    limiti    dell'attivita'
          agrituristica). - 1. (Omissis). 
                2.    Affinche'    l'organizzazione    dell'attivita'
          agrituristica  non  abbia  dimensioni  tali  da  perdere  i
          requisiti di connessione rispetto  all'attivita'  agricola,
          le regioni e le province autonome definiscono  criteri  per
          la valutazione del rapporto di connessione delle  attivita'
          agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che  devono
          rimanere prevalenti. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-ter   del
          decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   21   maggio    2019,    n.
          44(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei  settori
          agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di  sostegno
          alle imprese agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici
          avversi di carattere eccezionale e  per  l'emergenza  nello
          stabilimento Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-ter (Sistema di  anticipazione  delle  somme
          dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno
          previsti dalla politica agricola comune). - 1.  Allo  scopo
          di  alleviare  le  gravi  difficolta'   finanziarie   degli
          agricoltori   determinate    dalle    avverse    condizioni
          meteorologiche,   da   gravi    emergenze    sanitarie    e
          fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato,  e'
          autorizzata  la  corresponsione,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno, fino al persistere della situazione di  crisi
          determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
          pagatori  riconosciuti  sulle  somme  oggetto  di   domanda
          nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica
          agricola comune (PAC). 
                2.  L'importo  dell'anticipazione  e'  stabilito   in
          misura pari al 70 per cento dell'importo  richiesto  per  i
          pagamenti diretti di cui  all'allegato  I  del  regolamento
          (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi  all'anticipazione
          di cui al presente articolo si intendono concessi ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
          disposizioni attuative. 
                2-bis. In alternativa al  comma  2,  nel  periodo  di
          vigenza "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
          a  sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del
          CO-VID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione  del
          19  marzo  2020,  C(2020)1863   e   successive   modifiche,
          l'anticipazione e' concessa agli agricoltori  applicando  i
          tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi  di
          riferimento stabiliti ai sensi  della  comunicazione  della
          Commissione europea 2008/C14/02  e  pertanto  non  comporta
          elementi di aiuto di Stato. 
                2-ter.     Gli     interessi     da     corrispondere
          sull'anticipazione di cui al comma  2-bis  sono  compensati
          agli  agricoltori  mediante  una  sovvenzione  diretta  che
          costituisce   aiuto   di   Stato   notificato   ai    sensi
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera  b),  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione  europea,  sulla  base  della
          sezione 3.1 della comunicazione della  Commissione  europea
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»
          nei limiti del  massimale  previsto  per  ciascuna  impresa
          operante nel settore della produzione primaria di  prodotti
          agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo
          per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19. 
                3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di  cui
          al  presente  articolo   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
          2018, n. 74. 
                4. Per  la  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei
          beneficiari dell'anticipazione di cui al presente  articolo
          si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale in
          materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC. 
                4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all 'ordinario
          procedimento, l'anticipazione di cui al  presente  articolo
          e' concessa in misura pari al 70 per cento del  valore  del
          rispettivo portafoglio titoli  2019  agli  agricoltori  che
          conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e
          che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
          termini stabiliti  dalla  pertinente  normativa  europea  e
          nazionale, una domanda unica per la campagna  2020  per  il
          regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
          1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre   2013.   La   presentazione    della    richiesta
          dell'anticipazione non consente di cedere titoli  a  valere
          sulla campagna  2020  e  successive  sino  a  compensazione
          dell'anticipazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  131  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-130 (Omissis). 
                131.  Al  fine  di  incentivare  l'aggregazione,  gli
          accordi   di    filiera,    l'internazionalizzazione,    la
          competitivita' e la produzione di  qualita',  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a  favorire
          la qualita' e  la  competitivita'  delle  produzioni  delle
          imprese  agrumicole  e  dell'intero   comparto   agrumicolo
          nonche'  l'aggregazione  e  l'organizzazione  del  comparto
          medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e  agli
          accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di  euro
          per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 nonche' di 5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottato  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione
          delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati  con  le
          risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti « de minimis »nel settore agricolo.  Le  risorse
          del fondo possono  altresi'  essere  erogate  a  condizioni
          diverse  da  quelle  previste  dal  regolamento   (UE)   n.
          1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla
          ricostituzione  del  potenziale  produttivo  compromesso  a
          seguito di  emergenze  fitosanitarie,  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
          riguardante  gli  aiuti  agli  investimenti   materiali   o
          immateriali  alle  aziende  agricole  il   cui   potenziale
          produttivo e'  stato  danneggiato  da  calamita'  naturali,
          avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
          epizoozie  e  organismi   nocivi   ai   vegetali,   nonche'
          prevenzione dei danni da essi arrecati. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  522  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1.-521. (Omissis). 
                522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore
          delle  forme  di  produzione  agricola  a  ridotto  impatto
          ambientale e per la promozione di filiere  e  distretti  di
          agricoltura  biologica  e  di  ogni  attivita'   a   queste
          connessa, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  un
          fondo denominato «Fondo per l'agricoltura  biologica»,  con
          una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a
          5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021.  Con
          appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle  risorse
          di cui al primo  periodo,  che  costituiscono  il  relativo
          limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare  attuazione  agli
          interventi ivi previsti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  131  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-130. (Omissis). 
                131.  Al  fine  di  incentivare  l'aggregazione,  gli
          accordi   di    filiera,    l'internazionalizzazione,    la
          competitivita' e la produzione di  qualita',  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a  favorire
          la qualita' e  la  competitivita'  delle  produzioni  delle
          imprese  agrumicole  e  dell'intero   comparto   agrumicolo
          nonche'  l'aggregazione  e  l'organizzazione  del  comparto
          medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e  agli
          accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di  euro
          per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 nonche' di 5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottato  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione
          delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati  con  le
          risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore  agricolo.  Le  risorse
          del fondo possono  altresi'  essere  erogate  a  condizioni
          diverse  da  quelle  previste  dal  regolamento   (UE)   n.
          1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla
          ricostituzione  del  potenziale  produttivo  compromesso  a
          seguito di  emergenze  fitosanitarie,  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
          riguardante  gli  aiuti  agli  investimenti   materiali   o
          immateriali  alle  aziende  agricole  il   cui   potenziale
          produttivo e'  stato  danneggiato  da  calamita'  naturali,
          avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
          epizoozie  e  organismi   nocivi   ai   vegetali,   nonche'
          prevenzione dei danni da essi arrecati. 
                (Omissis).». 
              - Il citato testo del comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   94   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo).  -  1.  In
          relazione  all'emergenza  epidemiologica  i  percettori  di
          ammortizzatori  sociali,  limitatamente   al   periodo   di
          sospensione a zero ore  della  prestazione  lavorativa,  di
          NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono
          stipulare  con  datori  di  lavoro  del  settore   agricolo
          contratti a termine non superiori a 30 giorni,  rinnovabili
          per ulteriori 30 giorni,  senza  subire  la  perdita  o  la
          riduzione dei benefici previsti, nel limite  di  2000  euro
          per l'anno 2020. Il lavoratore percettore  del  reddito  di
          cittadinanza  e'  dispensato  dalla  comunicazione  di  cui
          all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
          n. 4, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26,  con  riferimento  ai  redditi  percepiti  per
          effetto  dei   contratti   di   cui   al   primo   periodo.
          Conseguentemente   l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 12, comma  1,  del  decreto-legge  28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 57,6 milioni di  euro
          per l'anno 2020. 
                2. All'onere derivante dal comma 1 valutato  in  58,9
          milioni di euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265. 
                3. All'articolo  18,  comma  3-bis,  della  legge  31
          gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del  virus
          COVID-19,", sono inserite  le  seguenti:  "e  comunque  non
          oltre il 31 luglio 2020,".».