((Art. 68 bis Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura 1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1.-520. (Omissis). 521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa. (Omissis).». - Il citato testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.