((Art. 68 bis 
 
                Misure per lo sviluppo e il sostegno 
                  delle innovazioni in agricoltura 
 
  1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa  di  cui  al  presente
comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole
tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego  di  soluzioni
tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i
costi e le spese sostenute dai  produttori  agricoli,  aumentarne  la
resilienza  di  fronte  alle  costrizioni  dell'emergenza  pandemica,
contenere l'impatto ambientale e mitigare  i  cambiamenti  climatici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  521,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata  di  0,5  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  521  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1.-520. (Omissis). 
                521. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per
          l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa. 
                (Omissis).». 
              - Il citato testo del comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.