((Art. 68 ter 
 
            Risorse per il riequilibrio degli interventi 
          del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
 
  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni
a seguito  del  riparto  delle  risorse  relative  al  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere
i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  il
periodo  transitorio  2021-2022  e'  destinato  l'importo   di   euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale  per  i  rapporti  finanziari  con   l'Unione   europea   la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le  regioni  beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1  nei  piani  finanziari  dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
                «Art. 5 (Fondo di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale
          di un apposito conto corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                  a) le disponibilita' residue del fondo di cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                  b)  le  somme  erogate  dalle   istituzioni   delle
          Comunita' europee per contributi  e  sovvenzioni  a  favore
          dell'Italia; 
                  c) le somme da individuare annualmente in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».