((Art. 68 quater Misure a sostegno del settore della birra artigianale 1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra): «Art. 2. - 1.-4. (Omissis). 4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2019 n. 138 (semplificazione dei microbirrifici) : «Art. 8 (Applicazione dell'aliquota ridotta). - 1. (Omissis). 2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino. (Omissis).». - Il testo del citato comma 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 68.