((Art. 68 quater 
 
        Misure a sostegno del settore della birra artigianale 
 
  1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto
1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di  birra
del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel
registro della birra condizionata  ovvero  nel  registro  annuale  di
magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
138 del 14 giugno  2019.  All'onere  derivante  dal  presente  comma,
valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno
delle filiere agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura,  istituito
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  2
          della legge 16 agosto 1962, n.  1354  (Disciplina  igienica
          della produzione e del commercio della birra): 
                «Art. 2. - 1.-4. (Omissis). 
                4-bis.  Si  definisce  birra  artigianale  la   birra
          prodotta  da   piccoli   birrifici   indipendenti   e   non
          sottoposta, durante la fase di produzione,  a  processi  di
          pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente
          comma si intende per  piccolo  birrificio  indipendente  un
          birrificio   che   sia   legalmente    ed    economicamente
          indipendente da qualsiasi altro  birrificio,  che  utilizzi
          impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi  altro
          birrificio, che non operi sotto  licenza  di  utilizzo  dei
          diritti  di  proprieta'  immateriale  altrui   e   la   cui
          produzione annua non superi 200.000  ettolitri,  includendo
          in questo quantitativo le quantita' di birra  prodotte  per
          conto di terzi.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  8  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno
          2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2019 n.
          138 (semplificazione dei microbirrifici) : 
                «Art. 8 (Applicazione dell'aliquota  ridotta).  -  1.
          (Omissis). 
                2. L'esercente il microbirrificio  e  l'esercente  la
          piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di  ciascun
          anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente,  una
          dichiarazione  riepilogativa   riportante,   in   relazione
          all'anno precedente, il volume della birra complessivamente
          presa in carico rispettivamente nel  registro  della  birra
          condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 128 dell'articolo  1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 68.