Art. 69 
 
                     Indennita' per i lavoratori 
                 del settore agricolo e della pesca 
 
  1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020,  abbiano
effettuato almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di  lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di  lavoro  intermittente
senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione:  del  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26;  del
reddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; 
    c) non e' cumulabile con le altre misure  previste  dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative  proroghe  di
cui al presente decreto; 
    d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di  invalidita'  di  cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS  nel  limite
di spesa complessivo di 448 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  La
domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro  il  30  giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo  Istituto  e
presentato  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  stesso.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. I pescatori  autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  una
tantum di 950 euro. L'indennita' non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  L'indennita'  di  cui  al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda,  nel  limite  di
spesa complessivo di 3,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 13 (Definizione e casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
                3. In ogni caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
                4. Nei periodi in cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
                5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte
          sui redditi, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302. 
              - Il  citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 66. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 82 (Reddito  di  emergenza).  -  1.  Ai  nuclei
          familiari  in  condizioni  di   necessita'   economica   in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
          3, e' riconosciuto un  sostegno  al  reddito  straordinario
          denominato Reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem").  Le
          domande per il Rem sono presentate  entro  il  termine  del
          mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
          ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
                2. Il Rem e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in
          possesso cumulativamente, al  momento  della  domanda,  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) residenza in Italia, verificata con  riferimento
          al componente richiedente il beneficio; 
                  b) un valore del reddito  familiare,  nel  mese  di
          aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare  di
          cui al comma 5; 
                  c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
          riferimento all'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro
          10.000, accresciuta  di  euro  5.000  per  ogni  componente
          successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
          predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
          presenza  nel  nucleo  familiare  di   un   componente   in
          condizione di disabilita' grave o  di  non  autosufficienza
          come definite  ai  fini  dell'Indicatore  della  Situazione
          Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159; 
                  d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
                2-bis. Ai fini del riconoscimento del  Rem  ai  sensi
          del comma 2 del presente  articolo,  durante  lo  stato  di
          emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
          il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1  e  1-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,
          n. 80, non  si  applicano,  previa  autocertificazione,  in
          presenza di persone minori di eta' o meritevoli di  tutela,
          quali  soggetti  malati  gravi,  disabili,  in  difficolta'
          economica e senza dimora, aventi  i  requisiti  di  cui  al
          citato  articolo  5  del  decreto-legge  n.  47  del  2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
                3. Il Rem non e'  compatibile  con  la  presenza  nel
          nucleo familiare di componenti  che  percepiscono  o  hanno
          percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28,
          29, 30 e  38  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate  in
          attuazione  dell'articolo  44  del  medesimo  decreto-legge
          ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85
          del  presente  decreto-legge.  Il  Rem  non   e'   altresi'
          compatibile  con  la  presenza  nel  nucleo  familiare   di
          componenti che siano al momento della domanda in una  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) essere titolari di pensione diretta o  indiretta
          ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
                  b)  essere  titolari  di  un  rapporto  di   lavoro
          dipendente la cui retribuzione  lorda  sia  superiore  agli
          importi di cui al comma 5; 
                  c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
          cui al Capo I del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, ovvero le misure aventi finalita'  analoghe  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
                4.  Ai  fini  dell'accesso  e  della   determinazione
          dell'ammontare del Rem: 
                  a)  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                  b) il reddito familiare e' inclusivo  di  tutte  le
          componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, ed e' riferito al  mese  di  aprile  2020  secondo  il
          principio di cassa; 
                  c) il patrimonio mobiliare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                5. Ciascuna  quota  del  Rem  e'  determinata  in  un
          ammontare  pari   a   400   euro,   moltiplicati   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
          n. 4, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a  800
          euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui  nel
          nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
          disabilita' grave o non autosufficienza  come  definite  ai
          fini ISEE. 
                6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
          in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
          coloro che sono ricoverati in istituti  di  cura  di  lunga
          degenza o altre  strutture  residenziali  a  totale  carico
          dello Stato o di altra amministrazione pubblica.  Nel  caso
          in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra  i  suoi
          componenti soggetti di cui al primo periodo,  il  parametro
          della  scala  di  equivalenza  non  tiene  conto  di   tali
          soggetti. 
                7. Il Rem e' riconosciuto  ed  erogato  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) previa  richiesta
          tramite  modello  di  domanda  predisposto   dal   medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. Le  richieste  di  Rem  possono  essere  presentate
          presso i centri di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
          32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa
          stipula di una convenzione con l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rem  possono
          essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
          di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
          numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui  al
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
                8. Ai fini della verifica del possesso dei  requisiti
          di cui al comma 2, lettera c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle
          entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi  e  alle
          giacenze medie del patrimonio mobiliare dei  componenti  il
          nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nelle
          modalita' previste ai fini ISEE. 
                9. Nel caso in cui in esito a verifiche  e  controlli
          emerga il mancato possesso dei requisiti, il  beneficio  e'
          immediatamente revocato, ferma restando la restituzione  di
          quanto indebitamente percepito e  le  sanzioni  previste  a
          legislazione . 
                10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
          limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
          iscrivere su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali
          denominato "Fondo per  il  Reddito  di  emergenza".  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente  comma  e  comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
          stipula della convenzione di cui al comma 7 e'  autorizzato
          un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 
                11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
          959,6 milioni di euro si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 e 12 del decreto
          legge 22 marzo 2021,  n.  41,  recante  misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse all'emergenza da COVID-19: 
                «Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali  del
          turismo, degli stabilimenti  termali,  dello  spettacolo  e
          dello  sport).  -   1.   Ai   soggetti   gia'   beneficiari
          dell'indennita' di  cui  agli  articoli  15  e  15-bis  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  e'
          erogata una tantum un'ulteriore  indennita'  pari  a  2.400
          euro. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  che  abbiano   svolto   la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di  lavoro  dipendente  ne'   di   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori   in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
          di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
          reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 897,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  7,  pari  a
          897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42. 
                10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute  s.p.a.,
          nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno  2021,
          un'indennita' complessiva determinata ai  sensi  del  comma
          11, in favore dei  lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
          CONI  e  dal  CIP,  le  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera
          m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n.  176,  e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
          reddito da  lavoro  che  esclude  il  diritto  a  percepire
          l'indennita'  i  redditi  da   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
          determinata come segue: 
                  a) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la  somma  di
          euro 3.600; 
                  b) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro  annui,  spetta  la
          somma di euro 2.400; 
                  c) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta  la  somma  di
          euro 1.200. 
                12. Ai fini di cui al comma 11, la societa'  Sport  e
          Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
          momento della presentazione della domanda nella piattaforma
          informatica prevista dall'articolo  5  del  decreto  del  6
          aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport. 
                13. Ai fini dell'erogazione delle indennita'  di  cui
          ai  commi  10  e  11,  si  considerano  cessati   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica anche  tutti  i  rapporti  di
          collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
          non rinnovati. 
                14. La societa' Sport e  Salute  s.p.a.  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          primo  periodo  del  comma  10  e  comunica,  con   cadenza
          settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
          Governo competente in  materia  di  sport  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                15. Agli oneri derivanti dal comma  10  del  presente
          articolo, pari a 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 42.» 
                «Art.  12  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il  reddito  di
          emergenza di seguito  «Rem»  di  cui  all'articolo  82  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare  di
          cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
          34 del 2020, relative alle mensilita' di  marzo,  aprile  e
          maggio  2021,  ai  nuclei  familiari   in   condizioni   di
          necessita'   economica   in   conseguenza    dell'emergenza
          epidemiologica  da   COVID-19   che   siano   in   possesso
          cumulativamente dei seguenti requisiti: 
                  a) un valore del  reddito  familiare  nel  mese  di
          febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
          cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n.  34  del
          2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
          locazione, fermo restando  l'ammontare  del  beneficio,  la
          soglia e' incrementata di un dodicesimo  del  valore  annuo
          del canone di locazione come dichiarato  ai  fini  ISEE  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159; 
                  b) assenza nel nucleo familiare di  componenti  che
          percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di  cui
          all'articolo 10 del presente decreto-legge; 
                  c) possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  2,
          lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
          di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
          dell'articolo 82 del  decreto-legge  n.  34  del  2020.  Il
          requisito di cui al comma 2, lettera c),  dell'articolo  82
          del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020. 
                2. Le quote di Rem di cui al comma  1  sono  altresi'
          riconosciute, indipendentemente dal possesso dei  requisiti
          di cui al medesimo  comma,  ferma  restando  in  ogni  caso
          l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera
          c) del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  e  nella  misura
          prevista per nuclei composti da  un  unico  componente,  ai
          soggetti con  ISEE  in  corso  di  validita',  ordinario  o
          corrente,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato  tra
          il 1° luglio 2020 e il  28  febbraio  2021  le  prestazioni
          previste dagli articoli 1 e 15 del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con  la
          fruizione da parte del medesimo soggetto  delle  indennita'
          di cui al comma 1, lettera b),  nonche'  l'incompatibilita'
          con la titolarita', alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, di un contratto  di  lavoro  subordinato,
          con esclusione del contratto di lavoro intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione
          coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o
          indiretta,   ad   eccezione   dell'assegno   ordinario   di
          invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza  di
          cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta
          riscossione, in relazione allo stesso periodo, del  reddito
          di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28  gennaio  2019,
          n. 4, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo
          10 del presente decreto-legge. 
                3. La domanda per le quote di Rem di cui al  comma  1
          e'  presentata  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite  modello  di
          domanda predisposto  dal  medesimo  Istituto  e  presentato
          secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
                4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al
          comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 663,3  milioni
          di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui
          al comma 2 e' effettuato  nel  limite  di  spesa  di  856,8
          milioni  di  euro  per  l'anno   2021   e   a   tali   fini
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10,
          primo periodo del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 e' incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al primo periodo del presente  comma
          e comunica i risultati di tale attivita' al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                5.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal   presente
          articolo si applica la disciplina di  cui  all'articolo  82
          del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile. 
                6. Agli oneri derivanti  dal  comma  4  del  presente
          articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per  l'anno  2021,
          si provvede ai sensi dell'articolo 42.». 
              - La legge 12 giugno  1984,  n.  222  (Revisione  della
          disciplina della invalidita' pensionabile),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 222. 
              - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze  a  favore
          dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle  acque
          interne), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  aprile
          1958, n. 83. 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. (Omissis). 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302.