Art. 71 
 
Interventi per  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese
  agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 
 
  1. Le imprese agricole  che  hanno  subito  danni  dalle  ((gelate,
brinate e grandinate)) eccezionali verificatesi nel mese  di  aprile,
((maggio e giugno)) 2021  e  che,  al  verificarsi  dell'evento,  non
beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte
del  rischio  ((gelo,  brina  e  grandine)),  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102. 
  ((1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che  hanno
colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di
tali eventi, non beneficiavano della copertura  disposta  da  polizze
assicurative, possono accedere agli interventi previsti per  favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che  costituisce
limite massimo di spesa.)) 
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del ((decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102)),  possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi
di cui al comma 1 entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto.)) 
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
((e' incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5  milioni  di  euro
riservati in favore degli imprenditori apistici)) per l'anno 2021. 
  ((3-bis. Per gli interventi di cui al  comma  1-bis,  la  dotazione
finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro  per  l'anno
2021. 
  3-ter. All'articolo 7, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  regione
Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 161 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede,  quanto  a  105
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e,  quanto  a  56  milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma   1
          dell'articolo 6 e articolo 15 del  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 102(Interventi finanziari a  sostegno  delle
          imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
          i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
                «Art.  5  (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare  degli
          interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le
          cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
          agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
          nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
          Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai  sensi
          dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori  al  30
          per cento della produzione lorda  vendibile.  Nel  caso  di
          danni alle produzioni vegetali, sono  escluse  dal  calcolo
          dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
          produzioni zootecniche. 
                2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
                  a) contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
                  b) prestiti ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                    1) 20 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                    2) 35 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
                  c) proroga delle operazioni di credito agrario,  di
          cui all'articolo 7; 
                  d) agevolazioni previdenziali, di cui  all'articolo
          8. 
                3. In caso di danni causati alle strutture  aziendali
          ed  alle  scorte  possono  essere  concessi  a  titolo   di
          indennizzo contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento dei costi effettivi elevabile al 90 per  cento  nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013. 
                4.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  previste   al
          presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
                4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
          esclusi dagli aiuti: 
                  a) le grandi imprese; 
                  b) le imprese in difficolta',  ad  eccezione  degli
          aiuti  destinati  a  indennizzare  le  perdite  causate  da
          avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
          a condizione che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa  in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
                  c) i soggetti destinatari di un ordine di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
                4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
                  a)  tenendo  conto  della  somma  delle  componenti
          colture  e  allevamenti   qualora   risultino   danneggiate
          entrambe  o  i  danni  abbiano  interessato  le   strutture
          aziendali; 
                  b) limitatamente alle  singole  componenti  qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
                4-quater. Gli aiuti e gli eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
                4-quinquies. Gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i
          danni causati da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
          calamita' naturali sono ridotti del  50  per  cento,  salvo
          quando sono accordati a beneficiari che  abbiano  stipulato
          una polizza assicurativa a copertura di almeno  il  50  per
          cento della loro  produzione  media  annua  o  del  reddito
          ricavato dalla produzione e dei rischi  climatici  compresi
          nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 
                4-sexies. Si possono utilizzare indici per  calcolare
          la produzione agricola della singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
                5. Le domande di intervento debbono essere presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
                6. Compatibilmente con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.» 
                «Art. 6 (Procedure di trasferimento alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). -  1.  Al  fine  di  attivare  gli
          interventi di cui all'articolo 5,  le  regioni  competenti,
          attuata  la  procedura  di  delimitazione  del   territorio
          colpito  e   di   accertamento   dei   danni   conseguenti,
          deliberano, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta   di
          declaratoria  della  eccezionalita'   dell'evento   stesso,
          nonche', tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e  dei
          danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere  fra
          quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta  di
          spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
          presenza di eccezionali e  motivate  difficolta'  accertate
          dalla giunta regionale. 
                (Omissis).» 
                «Art.  15  (Dotazione  del  Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. 
                2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta' nazionale-incentivi  assicurativi»  (93).  Per
          gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e
          c),  e'  iscritto  apposito  stanziamento  sullo  stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori». 
                3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
          e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
          protezione civile, come determinato ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni,   nel   limite    stabilito
          annualmente dalla legge finanziari.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  7
          del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.  27  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   maggio   2019,   n.   44
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di  sostegno
          alle imprese agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici
          avversi di carattere eccezionale e  per  l'emergenza  nello
          stabilimento Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Misure a sostegno delle imprese del  settore
          olivicolo-oleario). - 1.-2. (Omissis). 
                2-bis.  Le  imprese  del  settore   olivicolo-oleario
          ubicate  nei  Comuni  della  Provincia  di   Pisa,   Calci,
          Vicopisano e Buti, che hanno  subito  danni  causati  dagli
          incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e  che  non
          hanno  sottoscritto  polizze   assicurative   agevolate   a
          copertura dei rischi, possono accedere, con le modalita'  e
          le procedure indicate ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga
          alla legislazione nazionale , agli interventi  compensativi
          a ristoro della produzione perduta  per  l'anno  2019,  nel
          limite complessivo di spesa di 2 milioni  di  euro  per  il
          medesimo anno. La regione Toscana puo' destinare  eventuali
          economie di spesa agli interventi di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato articolo 58 del decreto legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020 n. 126, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 68. 
              - Il  testo  del  citato  comma  200,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 1.