((Art. 73 bis Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori 1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non puo' superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonche' dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze): «Art. 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilita'). - 1.-2. (Omissis). 3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45. (Omissis).». - Il testo del citato comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Il testo del citato articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.