((Art. 73 ter 
 
           Disposizioni urgenti per il settore ferroviario 
 
  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento,  per  gli  anni  2020  e
2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte  investimenti  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' Rete ferroviaria italiana  si  considera  approvato  con  il
parere favorevole espresso  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi  previsti  si  considerano  immediatamente  disponibili  per   la
societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,  relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste  per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  resta  subordinata  alla  definitiva  approvazione   del
medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. 
  3. Al fine di favorire lo sviluppo  delle  aree  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  e'
assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare: 
  a) alla progettazione, anche  esecutiva,  di  un  primo  tratto  di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e  le
aree appenniniche, anche attraverso la  revisione  e  l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato  interministeriale
per la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana; 
  b)  alla  redazione  di  studi  di  fattibilita'   finalizzati   al
miglioramento  dei  collegamenti  tra  i  capoluoghi  delle  province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22  aprile
2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.  Le  risorse  di   cui   al   presente   comma   sono   recepite
nell'aggiornamento del contratto di programma  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del quale sono individuati gli  specifici  interventi  di
cui alle lettere a) e b) del comma 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali, con rilevanti  ripevircussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).».