((Art. 73 quater 
 
                Sospensione del pagamento della tassa 
                di ancoraggio per le navi da crociera 
 
  1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico  crocieristico
nei porti  italiani  e  di  promuovere  la  ripresa  delle  attivita'
turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre  2021
non  si  applica  alle  navi  da  crociera  la  tassa  di  ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82,  e  dall'articolo  1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
maggio 2009, n. 107. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con  una  dotazione
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita'  del  fondo
e' destinata a compensare, nel limite di  2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale  dei  mancati  introiti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma  1  nonche'
dei  rimborsi  da  esse  effettuati  nei  confronti  degli  operatori
economici  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento  della  tassa  di
ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1. 
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
comma 3, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   sentita   la   Conferenza   nazionale   di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite  le
modalita' di assegnazione delle  risorse  di  cui  al  comma  2  alle
Autorita' di sistema portuale. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  della  legge  9  febbraio  1963,  n.   82
          (revisione  delle  tasse  e  dei  diritti  marittimi),   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1963, n. 52. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  maggio  2009,   n.   107
          (regolamento  concernente  la  revisione  della  disciplina
          delle tasse e dei diritti marittimi, a norma  dell'articolo
          1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
                «Art.  1  (Tassa  di  ancoraggio).  -  1.   Le   navi
          nazionali, le navi  estere  equiparate  alle  nazionali  in
          virtu' di trattati, nonche' le navi operate da compagnie di
          navigazione di Stati con i  quali  l'Unione  europea  abbia
          stipulato accordi di navigazione e di trasporto  marittimo,
          ancorche' non battano  la  bandiera  di  detti  Stati,  che
          compiono  operazioni  commerciali  in  un  porto,  rada   o
          spiaggia  dello  Stato  o  negli   ambiti   richiamati   al
          successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al  pagamento
          di una tassa di ancoraggio per ogni  tonnellata  di  stazza
          netta, nella seguente misura: 
                  a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime
          50,  se  hanno  una  stazza  netta  non  superiore  a   200
          tonnellate; 
                  b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore  a
          200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo  una  stazza
          superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente  tra  i
          porti dello Stato; 
                  c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore  a
          350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. 
                2. Per le  navi  di  stazza  netta  superiore  a  350
          tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati
          al di fuori dell'Unione europea, aventi  merci  in  coperta
          ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non  sia
          gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di
          cui  al  comma  1  si  applica   altresi',   in   occasione
          dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato  o  negli
          ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero  in
          occasione del primo giorno di imbarco di tali  merci,  alle
          tonnellate di stazza corrispondenti  allo  spazio  occupato
          dalle  merci  suddette  secondo  le  norme  vigenti   sulla
          stazzatura delle navi, nella misura  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni  previste
          per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge  9  febbraio
          1963, n. 82. 
                3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui  al  comma
          1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui  al
          comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le  navi,  nei
          casi di cui alle lettere b) e c),  possono  abbonarsi  alla
          tassa di ancoraggio per  il  periodo  di  un  anno  pagando
          rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni  tonnellata
          di stazza netta. Le predette navi  possono  abbonarsi  alla
          tassa di  ancoraggio  per  il  periodo  di  un  anno  anche
          relativamente  alle   merci   ed   ai   contenitori   pieni
          trasportati in coperta ovvero  nelle  sovrastrutture  della
          nave, il cui spazio non  e'  compreso  nella  stazza  lorda
          della stessa, pagando rispettivamente  euro  0,50  ed  euro
          1,58 per ogni tonnellata di stazza,  calcolata  secondo  le
          norme vigenti sulla stazzatura delle  navi,  corrispondente
          allo spazio occupabile dalla quantita' massima di  merce  e
          dal numero massimo di contenitori  pieni  trasportabili  in
          coperta, o negli spazi chiusi non considerati  nel  calcolo
          della stazza, in accordo  alle  condizioni  di  caricamento
          prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita'
          della nave». La tassa  di  ancoraggio  decorre  dal  giorno
          dell'approdo. 
                4.  Le  navi  portacontenitori  adibite   a   servizi
          regolari di linea in attivita' di transhipment di  traffico
          internazionale possono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
          all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449. 
                5. Alla  tassa  di  ancoraggio  sono  applicabili  le
          ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della  legge  9
          febbraio 1963, n. 82,  e,  ai  fini  del  calcolo,  trovano
          altresi' applicazione i coefficienti di correzione  di  cui
          al decreto del Ministro della marina mercantile in data  18
          marzo 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82
          dell'8 aprile 1988. 
                6. La quota di  gettito  della  tassa  di  ancoraggio
          relativa alle merci ed ai contenitori collocati in  coperta
          o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma  2
          ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo  della  tassa
          di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e
          quella per le  navi  che  effettuano  la  pesca  oltre  gli
          stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5,  7  e  14
          della legge 9 febbraio  1963,  n.  82,  sono  attribuiti  a
          ciascuna   autorita'   portuale   per   la   circoscrizione
          territoriale di competenza. 
                7. Le navi  estere  non  ammesse  ad  un  trattamento
          uguale a quello  delle  navi  nazionali  sono  soggette  al
          pagamento del doppio della tassa di cui al comma  1  e  non
          hanno diritto all'abbonamento. 
                8. Al fine di consentire una puntuale identificazione
          dei  pertinenti  introiti  delle  autorita'   portuali,   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento  alla
          tassa  di  ancoraggio  sono  attribuiti,  ai  sensi   della
          normativa,  appositi  codici  tributi,  differenziati   per
          modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse. 
                9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure
          di riscossione previste dall'articolo 1, comma  119,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Capo del  Dipartimento  delle  finanze,  la
          tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 agosto 1966, n. 1340. 
                10.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si
          applicano anche nei porti della Sicilia che non siano  sede
          di autorita' portuale, ferma restando  l'attribuzione  alla
          Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio  di
          cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto  dal
          comma 6 per le autorita'  portuali  della  regione  stessa,
          nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.». 
              - Il testo del citato articolo  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  Europea,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.