((Art. 73 quinquies 
 
                Disposizioni in materia di incentivi 
              per l'acquisto di veicoli meno inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 654, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 657, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  350  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa: 
  a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le  cui  emissioni  sono  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178; 
  b)  euro  200  milioni  ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono  comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di  cui  all'articolo  1,  comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1  nuovi  di  fabbrica,  di  cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 
  d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro  il  31  dicembre  2021,  un  veicolo  di
categoria M1 usato e di prima  immatricolazione  in  Italia,  per  il
quale  non  siano  gia'  stati  riconosciuti  gli  incentivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di  mercato  e  non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e  che,  contestualmente,  rottamano  un  veicolo  della  medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011  ovvero
che nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni
dalla data di  immatricolazione  e  di  cui  l'acquirente  o  un  suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente  lettera  e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli  importi
di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'  riconosciuto
solo in caso di adesione del  cedente  e  fino  a  esaurimento  delle
relative risorse, che  costituiscono  limite  massimo  di  spesa.  Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e  recupera  tale  importo  quale  credito  d'imposta,   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
presentando  il  modello  F24  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Per  la
disciplina  applicativa  e  per  le  procedure  di  concessione   del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82  del  6  aprile
2019. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 654, 657  dell'articolo
          1 della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-653. (Omissis). 
                654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2021,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e'  riconosciuto
          un contributo di euro  1.500  per  l'acquisto  di  un  solo
          veicolo  con  contestuale  rottamazione   di   un   veicolo
          omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
          immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il  numero
          di grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)  emessi  per
          chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e  sia  praticato
          dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
                655.-656. (Omissis). 
                657. A chi acquista in Italia,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2021  e  fino  al  31   dicembre   2021,   veicoli
          commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli
          speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto
          un contributo differenziato in base  alla  massa  totale  a
          terra  del  veicolo,  all'alimentazione   e   all'eventuale
          rottamazione  di  un  veicolo  della   medesima   categoria
          omologato in una classe  fino  ad  Euro  4/IV,  secondo  la
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1041  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1.-1040. (Omissis). 
                1041. Per provvedere  all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
          con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020   e   2021,   che
          costituisce  limite  di  spesa  per  la   concessione   del
          beneficio. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  652,  654  e  657
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2020,  n.
          178: 
                «1.-651. (Omissis). 
                652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2021,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
          i seguenti contributi: 
                  a) per l'acquisto di  un  veicolo  con  contestuale
          rottamazione  di  un  veicolo  omologato  in   una   classe
          inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del
          1° gennaio 2011, il contributo statale  e'  parametrato  al
          numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per
          chilometro (km) secondo gli importi di  cui  alla  seguente
          tabella ed e' riconosciuto a condizione che  sia  praticato
          dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  b) per l'acquisto  di  un  veicolo  in  assenza  di
          rottamazione,  il  contributo  statale  e'  parametrato  al
          numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui
          alla seguente tabella ed e' riconosciuto a  condizione  che
          sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000
          euro: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                653. (Omissis). 
                654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° gennaio 2021 al  30  giugno  2021,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e'  riconosciuto
          un contributo di euro  1.500  per  l'acquisto  di  un  solo
          veicolo  con  contestuale  rottamazione   di   un   veicolo
          omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
          immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il  numero
          di grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)  emessi  per
          chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e  sia  praticato
          dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.» 
                (Omissis). 
                655.-656. (Omissis) 
                657. A chi acquista in Italia,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2021 e fino  al  3  2021,  veicoli  commerciali  di
          categoria N1 nuovi di fabbrica o  autoveicoli  speciali  di
          categoria  M1  nuovi  di  fabbrica,  e'   riconosciuto   un
          contributo differenziato in base alla massa totale a  terra
          del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione
          di un veicolo della medesima  categoria  omologato  in  una
          classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).». 
              -  Il  citato  testo  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Il citato  testo  dell'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001), e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Il citato testo del comma 53  dell'articolo  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2008),  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dei commi da 1032 a 1036  e  1038
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1.-1031. (Omissis). 
                1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione  deve
          essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
          intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei  familiari
          conviventi alla data  di  acquisto  del  medesimo  veicolo,
          ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
          deve essere intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto
          utilizzatore del suddetto veicolo  o  a  uno  dei  predetti
          familiari. 
                1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
          dichiarato che il  veicolo  consegnato  e'  destinato  alla
          rottamazione  e  sono  indicate  le  misure  dello   sconto
          praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 
                1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna  del
          veicolo nuovo, il  venditore  ha  l'obbligo,  pena  il  non
          riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo  usato
          per  la  demolizione  e  di  provvedere  direttamente  alla
          richiesta di cancellazione  per  demolizioneallo  sportello
          telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
          2000, n. 358. 
                1035. Ai fini di quanto disposto dal comma  1034,  il
          venditore consegna i veicoli usati ai  centri  di  raccolta
          appositamente autorizzati, anche per il tramite delle  case
          costruttrici  al  fine  della  messa  in  sicurezza,  della
          demolizione,   del   recupero   di   materiali   e    della
          rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi
          in circolazione. 
                1036.  Il  contributo  di  cui  al  comma   1031   e'
          corrisposto   all'acquirente   dal    venditore    mediante
          compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile
          con altri incentivi di carattere nazionale. 
                1037. (Omissis). 
                1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata emessa la fattura di  vendita,  le
          imprese costruttrici o importatrici conservano copia  della
          fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere
          ad esse trasmessa dal venditore.».