((Art. 73 quinquies Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». 2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa: a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e' riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 654, 657 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «1.-653. (Omissis). 654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 655.-656. (Omissis). 657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1041 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1.-1040. (Omissis). 1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 652, 654 e 657 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-651. (Omissis). 652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: Parte di provvedimento in formato grafico b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: Parte di provvedimento in formato grafico 653. (Omissis). 654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.» (Omissis). 655.-656. (Omissis) 657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 3 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).». - Il citato testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Il citato testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Il citato testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1.-1031. (Omissis). 1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizioneallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione. 1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 1037. (Omissis). 1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.».