Art. 19 Obbligo di notifica di inizio e fine operativita' I fornitori di infrastrutture o servizi tecnici stabiliti sul territorio italiano notificano alla Banca d'Italia l'inizio e la fine della propria operativita' a supporto del sistema dei pagamenti, nonche' modifiche significative alla stessa, qualora offrano - in via continuativa e su base contrattuale - servizi standardizzati o infrastrutture tecnologiche o di rete a uno o piu' prestatori di servizi di pagamento e/o gestori di sistemi di pagamento. Rientrano tra i servizi di cui sopra, a titolo di esempio: a. servizi di messaggistica e di rete; b. servizi e/o applicazioni di business strumentali a trattamento e scambio di flussi finanziari e informativi, compensazione e/o regolamento di operazioni di pagamento tra prestatori di servizi di pagamento e/o tra prestatori di servizi di pagamento e clienti; c. servizi di conservazione e trattamento di dati sensibili relativi ai pagamenti, incluse le credenziali di sicurezza degli utenti e i dati per l'indirizzamento dei pagamenti; d. servizi per il trattamento delle operazioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1, numero 28 del regolamento (UE) n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; e. servizi tecnologici di interfaccia multi-operatore per l'accesso di terze parti ai conti ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i fornitori di infrastrutture o servizi non specificamente funzionali all'erogazione di servizi o funzionalita' di pagamento, tra i quali: fornitori di energia, luce, gas, acqua; fornitori di infrastrutture o servizi offerti infragruppo. La notifica di inizio operativita' e' effettuata secondo le modalita' e contiene le informazioni di cui alla citata guida operativa. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere dati, notizie, atti e documenti aggiuntivi qualora necessari ai fini di cui all'art. 20. E' fatta salva altresi' la facolta' della Banca d'Italia di richiedere informazioni relative a infrastrutture o servizi ulteriori rispetto alle categorie di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.