Art. 19 
 
          Obbligo di notifica di inizio e fine operativita' 
 
  I fornitori di  infrastrutture  o  servizi  tecnici  stabiliti  sul
territorio italiano notificano alla Banca d'Italia l'inizio e la fine
della propria operativita' a  supporto  del  sistema  dei  pagamenti,
nonche' modifiche significative alla stessa, qualora offrano - in via
continuativa e  su  base  contrattuale  -  servizi  standardizzati  o
infrastrutture tecnologiche o di rete a  uno  o  piu'  prestatori  di
servizi di pagamento e/o gestori di sistemi di  pagamento.  Rientrano
tra i servizi di cui sopra, a titolo di esempio: 
    a. servizi di messaggistica e di rete; 
    b. servizi e/o applicazioni di business strumentali a trattamento
e scambio di  flussi  finanziari  e  informativi,  compensazione  e/o
regolamento di operazioni di pagamento tra prestatori di  servizi  di
pagamento e/o tra prestatori di servizi di pagamento e clienti; 
    c. servizi di  conservazione  e  trattamento  di  dati  sensibili
relativi ai pagamenti, incluse  le  credenziali  di  sicurezza  degli
utenti e i dati per l'indirizzamento dei pagamenti; 
    d. servizi per il trattamento delle operazioni  di  pagamento  di
cui all'art. 2, comma 1, numero 28 del regolamento (UE)  n.  2015/751
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento
basate su carta; 
    e.  servizi  tecnologici  di  interfaccia   multi-operatore   per
l'accesso di terze parti ai conti ai sensi del  Regolamento  delegato
(UE) n. 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017  che  integra
la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
per  quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  per
l'autenticazione  forte  del  cliente  e  gli  standard   aperti   di
comunicazione comuni e sicuri. 
  Sono esclusi  dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  i  fornitori  di
infrastrutture o servizi non specificamente funzionali all'erogazione
di servizi o funzionalita' di pagamento, tra i  quali:  fornitori  di
energia, luce, gas, acqua;  fornitori  di  infrastrutture  o  servizi
offerti infragruppo. 
  La  notifica  di  inizio  operativita'  e'  effettuata  secondo  le
modalita' e  contiene  le  informazioni  di  cui  alla  citata  guida
operativa. 
  La Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  richiedere  dati,
notizie, atti e documenti aggiuntivi qualora necessari ai fini di cui
all'art. 20. E' fatta salva altresi' la facolta' della Banca d'Italia
di  richiedere  informazioni  relative  a  infrastrutture  o  servizi
ulteriori rispetto alle  categorie  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 146 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia.