Art. 20 Individuazione dei fornitori critici di infrastrutture o servizi Sulla base delle notifiche ricevute ai sensi dell'art. 19 e piu' in generale delle informazioni altrimenti acquisite, la Banca d'Italia individua nominativamente i fornitori di cui all'art. 19 considerati critici per l'ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti italiano, dandone comunicazione secondo le modalita' di cui alla citata guida operativa. A tal fine, la Banca considera prioritariamente i seguenti criteri: i) erogazione di infrastruttura o servizi tecnici essenziali per la confidenzialita', l'integrita' e la disponibilita' dei dati processati per una quota significativa del mercato italiano; ii) importanza dei sistemi di pagamento serviti per il mercato italiano; e/o iii) assenza di fornitori alternativi per l'utenza servita.