Art. 20 
 
  Individuazione dei fornitori critici di infrastrutture o servizi 
 
  Sulla base delle notifiche ricevute ai sensi dell'art. 19 e piu' in
generale delle informazioni altrimenti acquisite, la  Banca  d'Italia
individua nominativamente i fornitori di cui all'art. 19  considerati
critici  per  l'ordinato  funzionamento  del  sistema  dei  pagamenti
italiano, dandone comunicazione secondo  le  modalita'  di  cui  alla
citata guida operativa. 
  A tal fine, la Banca considera prioritariamente i seguenti criteri:
i) erogazione di infrastruttura o servizi tecnici essenziali  per  la
confidenzialita',  l'integrita'  e   la   disponibilita'   dei   dati
processati per una quota  significativa  del  mercato  italiano;  ii)
importanza dei sistemi di pagamento serviti per il mercato  italiano;
e/o iii) assenza di fornitori alternativi per l'utenza servita.