Art. 21 
 
                        Requisiti applicabili 
 
  Ai fornitori critici di infrastrutture o servizi si  applicano,  in
quanto  compatibili,  l'art.  4  (assetto  organizzativo),  l'art.  5
(efficacia dei controlli), l'art.  6  (esternalizzazione),  l'art.  9
(rischio d'impresa), l'art. 10 (rischio legale),  l'art.  11  (rischi
operativi).