Art. 21 Requisiti applicabili Ai fornitori critici di infrastrutture o servizi si applicano, in quanto compatibili, l'art. 4 (assetto organizzativo), l'art. 5 (efficacia dei controlli), l'art. 6 (esternalizzazione), l'art. 9 (rischio d'impresa), l'art. 10 (rischio legale), l'art. 11 (rischi operativi).