Art. 22 
 
                        Obblighi informativi 
 
  Secondo le indicazioni  di  volta  in  volta  fornite  dalla  Banca
d'Italia in relazione alle infrastrutture o  ai  servizi  offerti,  i
fornitori   critici   di   infrastrutture   o   servizi   trasmettono
informazioni relative a: 
    a) statuto, atto costitutivo e regolamenti interni attinenti alle
materie di cui al titolo III del presente provvedimento; 
    b) organigramma e funzionigramma; 
    c) la documentazione relativa al bilancio di esercizio; 
    d) piano strategico e operativo, per gli aspetti  concernenti  le
infrastrutture o i servizi offerti; 
    e) piano annuale dei controlli  previsto  dall'art.  5  comma  1,
punto iv); 
    f) reportistica sugli incidenti di cui all'art. 5 comma 2 e  dati
statistici sull'operativita' secondo le specifiche di cui alla citata
guida operativa; 
    g) strategia di resilienza cibernetica con connesse procedure  di
implementazione di cui all'art. 5 comma 1; 
    h) regole di funzionamento delle  infrastrutture  o  dei  servizi
offerti; 
    i) documentazione relativa alla gestione dei rischi operativi  di
cui all'art. 11; 
    j) eventuali report di auditor esterni relativi a  certificazione
ottenute.