Art. 22 Obblighi informativi Secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia in relazione alle infrastrutture o ai servizi offerti, i fornitori critici di infrastrutture o servizi trasmettono informazioni relative a: a) statuto, atto costitutivo e regolamenti interni attinenti alle materie di cui al titolo III del presente provvedimento; b) organigramma e funzionigramma; c) la documentazione relativa al bilancio di esercizio; d) piano strategico e operativo, per gli aspetti concernenti le infrastrutture o i servizi offerti; e) piano annuale dei controlli previsto dall'art. 5 comma 1, punto iv); f) reportistica sugli incidenti di cui all'art. 5 comma 2 e dati statistici sull'operativita' secondo le specifiche di cui alla citata guida operativa; g) strategia di resilienza cibernetica con connesse procedure di implementazione di cui all'art. 5 comma 1; h) regole di funzionamento delle infrastrutture o dei servizi offerti; i) documentazione relativa alla gestione dei rischi operativi di cui all'art. 11; j) eventuali report di auditor esterni relativi a certificazione ottenute.