Art. 21 
 
                           Piani integrati 
 
  1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo
l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle
aree pubbliche, ((l'efficientamento energetico e idrico degli edifici
e la riduzione del consumo di suolo anche  attraverso  operazioni  di
demolizione    e    ricostruzione    finalizzate    alla    riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato  con  modifica  di
sagome e impianti urbanistici,)) nonche'  sostenere  progetti  legati
alle smart cities, con particolare riferimento  ai  trasporti  ed  al
consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane,
in attuazione della linea progettuale «  Piani  Integrati  -  M5C2  -
Investimento 2.2 » nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79  milioni  di
euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di  125,75  milioni
di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di  euro
per l'anno 2025 e di 754,52 milioni  di  euro  per  l'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le  risorse  di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base
al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna
area  metropolitana  moltiplicata  per  il  quadrato  della   mediana
dell'Indice di vulnerabilita' sociale e  materiale  (IVSM),  come  da
tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 
  4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con
((la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa (CEB), la)) Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  ((e
il sistema)) bancario. Restano,  comunque,  ferme  per  ciascun  ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre  forme  di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto  degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118  e  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana entro ((centotrenta)) giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa
dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene
soggetto attuatore. 
  6. I progetti  oggetto  di  finanziamento,  ((il  costo  totale  di
ciascuno dei quali)) non puo' essere inferiore a 50 milioni di  euro,
devono   riguardare   la   manutenzione   per   il   riuso    e    la
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di  strutture
edilizie pubbliche ((e private, tenendo conto di quanto previsto  dal
comma 8, lettera a),)) esistenti per finalita' di interesse pubblico,
il miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del  tessuto
sociale, ((economico)) e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei  servizi  sociali  e  culturali  e  alla
promozione delle  attivita'  ((economiche)),  culturali  e  sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities,   con   particolare   riferimento   ((alla   rivitalizzazione
economica)), ai trasporti ed al consumo energetico. 
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita': 
  a) intervenire su aree urbane il cui  IVSM  e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale; 
  b) avere un  livello  progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  ((e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  al
progetto di fattibilita' tecnico-economica;)) 
  c)  assicurare,  nel  caso  di  edifici   ((oggetto   di   riuso)),
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche; 
  d)  assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi,
((limitando il consumo di  suolo)),  nonche'  potenziare  l'autonomia
delle persone con disabilita' e l'inclusione  sociale  attraverso  la
promozione di servizi sociali e sanitari  di  prossimita'  a  livello
locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli  all'accesso  agli
alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove
possibilita' offerte dalle tecnologie ((e dal  lavoro  da  remoto  ai
fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare  ed  esigenze
lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini
della  riduzione  dei  flussi  di  traffico  veicolare   nelle   aree
metropolitane;)) 
  ((d-bis) assicurare ampi processi di  partecipazione  degli  attori
economici e della  societa'  civile  in  fase  di  definizione  degli
interventi oggetto dei Piani integrati;)) 
  e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'   alle   condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), ((previsto
dall'articolo)) 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
  f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  ((metri
quadrati dell'area)) interessata all'intervento, intesa  come  bacino
territoriale che beneficia dell'intervento. 
  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: 
  a) la possibilita' di partecipazione  dei  privati,  attraverso  il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; 
  b) la presenza facoltativa di start-up di  servizi  pubblici  nella
proposta progettuale; 
  c) la co-progettazione con il terzo settore. 
  ((c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le  strutture  edilizie
interessate dal progetto o a gruppi  di  esse,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle detrazioni di  cui  agli  articoli  14  e  16  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e   all'articolo   119   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 
  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate
(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,
del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con
decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una
corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP. 
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che
ne fanno parte (identificati da CUP) ((e, per  ciascun  progetto,  e'
sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo »,  allegato
al  medesimo  decreto  del  Ministro  dell'interno,))  contenente   i
criteri, ((gli indirizzi)) ed i relativi  obblighi  che  regolano  il
rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed  obbligo  ed
il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di
avvio  e  conclusione  dei  lavori  (marzo  2026),  le  modalita'  di
erogazione e revoca  delle  risorse,  i  contenuti  essenziali  della
documentazione di gara per il ((rispetto del principio DNSH)) (Do Not
Significant Harm),  previsto  dall'articolo  17  del  regolamento  UE
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020,
ed ogni altro elemento  utile  per  il  rispetto  delle  disposizioni
riportate nel PNRR per la gestione,  controllo  e  valutazione  della
misura,  ivi  inclusi  obblighi  in  materia   di   comunicazione   e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in  base
alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al
primo  periodo,  e  l'obbligo  di  alimentazione   del   sistema   di
monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero
dell'interno trasmette al Dipartimento per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano
integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema
CUP. 
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti
attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di
monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni ((inerenti alle procedure)) di affidamento  dei  lavori,
dei  costi  previsionali  e  delle  relative  voci  di  spesa,  degli
avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' ((dei collegati
obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) )) collegati  e  di
ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla  regolamentazione
attuativa del  PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti  gli  atti  e  la
relativa  documentazione  giustificativa  su   supporti   informatici
adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e  di
audit,  ivi  inclusi   quelli   relativi   all'individuazione   delle
progettualita' di cui al comma 5. ((Assicurano  inoltre  il  rispetto
del principio di «non arrecare un danno  significativo  all'ambiente»
ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)   2020/852   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.))