Art. 21
Piani integrati
1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle
aree pubbliche, ((l'efficientamento energetico e idrico degli edifici
e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di
demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato con modifica di
sagome e impianti urbanistici,)) nonche' sostenere progetti legati
alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al
consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane,
in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 -
Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di
euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni
di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023,
di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro
per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai
relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base
al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna
area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana
dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da
tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con
((la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa (CEB), la)) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ((e
il sistema)) bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18
agosto 2000, n. 267.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse
assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno
della propria area urbana entro ((centotrenta)) giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria
area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa
dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene
soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, ((il costo totale di
ciascuno dei quali)) non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro,
devono riguardare la manutenzione per il riuso e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture
edilizie pubbliche ((e private, tenendo conto di quanto previsto dal
comma 8, lettera a),)) esistenti per finalita' di interesse pubblico,
il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale, ((economico)) e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla
promozione delle attivita' ((economiche)), culturali e sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ((alla rivitalizzazione
economica)), ai trasporti ed al consumo energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di
inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 ((e, in ogni caso, non inferiore al
progetto di fattibilita' tecnico-economica;))
c) assicurare, nel caso di edifici ((oggetto di riuso)),
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi,
((limitando il consumo di suolo)), nonche' potenziare l'autonomia
delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la
promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita' a livello
locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli
alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove
possibilita' offerte dalle tecnologie ((e dal lavoro da remoto ai
fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze
lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini
della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree
metropolitane;))
((d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori
economici e della societa' civile in fase di definizione degli
interventi oggetto dei Piani integrati;))
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), ((previsto
dall'articolo)) 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: ((metri
quadrati dell'area)) interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
((c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie
interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i
presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate
(template) messe a disposizione dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi,
del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con
decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle
proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una
corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che
ne fanno parte (identificati da CUP) ((e, per ciascun progetto, e'
sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato
al medesimo decreto del Ministro dell'interno,)) contenente i
criteri, ((gli indirizzi)) ed i relativi obblighi che regolano il
rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed
il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di
avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di
erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della
documentazione di gara per il ((rispetto del principio DNSH)) (Do Not
Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni
riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base
alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al
primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero
dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano
integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema
CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti
attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento
attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento
agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della
localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle
informazioni ((inerenti alle procedure)) di affidamento dei lavori,
dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli
avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' ((dei collegati
obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) )) collegati e di
ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la
relativa documentazione giustificativa su supporti informatici
adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di
audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle
progettualita' di cui al comma 5. ((Assicurano inoltre il rispetto
del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente»
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.))