Art. 22 
 
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
provvede all'assegnazione e al  trasferimento  alle  Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano  delle  risorse  finanziarie
della missione 2, componente 4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di  euro,  finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
21 del 26 gennaio 2017. ((Il  decreto  tiene  conto,  inoltre,  della
classificazione  dei  territori  dei   comuni   collocati   in   aree
interessate  da  fenomeni  di   dissesto   idrogeologico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017,  n.
158)). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche  le  modalita'
di impiego delle citate risorse finanziarie e le  relative  modalita'
di gestione contabile. 
  ((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere  rimodulato,  con
le modalita' previste dal medesimo comma  1,  entro  il  31  dicembre
2023,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione degli interventi, anche  ridefinendo  la  ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito  al  quarto  trimestre  dell'anno  2025.  Le  rimodulazioni
possono essere elaborate integrando i criteri  di  riparto  stabiliti
dal citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla  performance
operativa dei soggetti attuatori degli interventi. 
  1-ter. La ripartizione delle ulteriori  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  a
interventi gia' individuati nell'ambito  della  programmazione  delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, finalizzate  all'attuazione  di  inter-  venti
pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione  e  il  rischio
idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei
piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e  le
province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei  criteri
stabiliti  dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre
2023 con appositi  decreti  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome interessate, anche  nella  qualita'  di  Commissari
delegati  titolari  di  contabilita'  speciali  per  l'attuazione  di
ordinanze di  protezione  civile,  previa  intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato  di
attuazione degli interventi, anche  ridefinendo  la  ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. 
  1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-  bis  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato. 
  1-quinquies. Dopo il comma  2-bis  dell'articolo  147  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il  seguente:  «2-ter.
Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del  servizio  idrico  in  forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora
espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma  2-bis,  lettera  b),   confluiscono   nella   gestione   unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente  di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore  unico  tutte  le
gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis». 
  1-sexies.   Nell'individuazione   degli   inter-   venti   previsti
dall'articolo 25, comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, si deve dare  conto  della  valutazione  della  ripetitivita'  dei
fenomeni alluvionali e di  dissesto  idrogeologico  verificatisi  nei
territori  interessati  nel  decennio   precedente,   dell'estensione
sovracomunale del loro impatto nonche'  delle  vittime  eventualmente
provocate dagli eventi medesimi.))