Art. 22 Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. ((Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158)). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile. ((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere rimodulato, con le modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi. 1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi gia' individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di inter- venti pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualita' di Commissari delegati titolari di contabilita' speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. 1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74- bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato. 1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis». 1-sexies. Nell'individuazione degli inter- venti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitivita' dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonche' delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.))