Art. 37 
 
         Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
ove ricade il centro aziendale o  il  campo  di  produzione,  concede
all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione  a
rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica  dei  requisiti
di cui al regolamento (UE) 2019/827. 
  2.  Gli  operatori  professionali,  registrati  al  RUOP  ai  sensi
dell'articolo  34  e  autorizzati   all'emissione   del   passaporto,
rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli  79  e  80
del regolamento  (UE)  2016/2031  in  conformita'  all'autorizzazione
rilasciata  dal  Servizio  fitosanitario  regionale  competente   per
territorio. 
  3. L'operatore professionale, qualora possegga centri aziendali  in
regioni diverse  dalla  regione  in  cui  ha  la  sede  legale,  deve
presentare la richiesta  di  autorizzazione  all'uso  del  passaporto
delle  piante  presso  ciascun   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio. 
  4.  Con  successivo  provvedimento   del   Servizio   fitosanitario
centrale,  su  parere  del  Comitato  fitosanitario  nazionale,  sono
stabilite le procedure  e  i  controlli  ufficiali  per  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1,  e  per  l'applicazione  degli
articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  5.  Con  successivo  provvedimento   del   Servizio   fitosanitario
centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, e' definito
il documento tecnico di orientamento per gli operatori  professionali
in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi  al  rilascio
dei passaporti delle  piante  in  applicazione  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web  di  cui
all'articolo 53. 
  6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da
un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per  il
loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente  per
territorio  puo'  sostituire  tale  passaporto  con  una  copia   del
certificato  fitosanitario  originale,  fino  al   luogo   di   prima
destinazione delle  piante,  dei  prodotti  vegetali  o  degli  altri
oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale. 
  7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra  i  dati
del certificato fitosanitario di origine per almeno  tre  anni  nella
sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52  ai  fini
della loro conservazione. 
  8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli  79  e  80  del
regolamento (UE) 2016/2031, non e' richiesto per gli  spostamenti  di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i  Centri
aziendali dello stesso operatore professionale situati  nella  stessa
provincia. 
  9.  Con  provvedimento  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali possono essere definite  le  modalita'  e  gli
eventuali  documenti,  diversi  dal  passaporto  delle   piante,   da
utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali  di  un  operatore
professionale posti nell'intero territorio nazionale. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2019/827,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.