Art. 37 Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827. 2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformita' all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. L'operatore professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031. 5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, e' definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53. 6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale. 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione. 8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non e' richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia. 9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalita' e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.
Note all'art. 37: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/827, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.