Art. 38 
 
                Piani di gestione dei rischi connessi 
                        agli organismi nocivi 
 
  1. L'operatore autorizzato  al  rilascio  di  un  passaporto  delle
piante puo' predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio
fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi  agli
organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento  2016/2031  e
li  mette  a  disposizione  del  Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le
modalita' indicate da quest'ultimo. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per  territorio,  in
occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92  del
regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui  al  comma  1  e  li
approvano qualora risultino conformi. 
  3.  Qualora  l'operatore  professionale  non  applichi  le   misure
contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione
dei rischi non sia piu' conforme a una delle prescrizioni di  cui  al
all'articolo  91  del  regolamento  (UE)   2016/2031,   il   Servizio
fitosanitario  regionale  competente  per  territorio  adotta   senza
indugio le misure necessarie a porre fine a  tali  inosservanze,  che
possono includere anche la  revoca  dell'approvazione  del  piano  in
questione. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
organizza attivita' formative e di aggiornamento  per  gli  operatori
autorizzati al rilascio del passaporto delle piante. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.