Art. 38 Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi 1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante puo' predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo. 2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi. 3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia piu' conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attivita' formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.
Note all'art. 38: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.