Art. 39 
 
           Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso 
                     del passaporto delle piante 
 
  1.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  centro
aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza  almeno  annuale,
e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare  l'osservanza
da parte degli operatori autorizzati delle  prescrizioni  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/2031. Le modalita' e i  criteri  sono  definiti
con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4. 
  2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da  quelle  ove
e' ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle
attivita' di cui al comma  1  da  parte  del  Servizio  fitosanitario
regionale territorialmente competente che dara' accurata  e  puntuale
informazione sugli  esiti  delle  attivita'  effettuate  al  Servizio
fitosanitario  regionale   competente   per   centro   aziendale   di
riferimento. 
  3. Qualora gli  esiti  delle  attivita'  effettuate  evidenzino  il
mancato  rispetto  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi  a  carico
dell'operatore  autorizzato,  o  qualora  una  pianta,  un   prodotto
vegetale o un altro oggetto  per  cui  l'operatore  professionale  ha
rilasciato un passaporto delle piante non  rispetta  le  prescrizioni
previste, il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  il
centro aziendale sospende l'autorizzazione  a  rilasciare  passaporti
delle piante fino a quando non venga  ripristinato  il  rispetto  dei
requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne da' comunicazione
al  Servizio  fitosanitario  nazionale  avvalendosi   della   sezione
controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 
  4. Qualora l'inosservanza dei requisiti  di  cui  al  comma  1  sia
reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per  centro
aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio  del  passaporto  delle
piante e ne da' comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  nazionale
avvalendosi  della  sezione  controlli  ufficiali  del  SIPP  di  cui
all'articolo 52. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.