Art. 39 Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalita' e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4. 2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove e' ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attivita' di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che dara' accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attivita' effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento. 3. Qualora gli esiti delle attivita' effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
Note all'art. 39: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.