Art. 40 
 
        Annullamento o rimozione del passaporto delle piante 
 
  1.  L'operatore   professionale,   qualora   venga   a   conoscenza
dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95  del
regolamento (UE) 2016/2031 in  relazione  all'unita'  di  vendita  di
piante, prodotti vegetali o altri oggetti che  ha  sotto  il  proprio
controllo, annulla e, ove  possibile,  rimuove  il  passaporto  delle
piante e ne da' comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento  al
Servizio fitosanitario centrale,  alla  Commissione  europea  e  agli
altri  Stati  membri  attraverso  il  sistema  elettronico   di   cui
all'articolo 103 del regolamento 2016/2031. 
  2. Qualora l'operatore professionale non rispetti  quanto  previsto
dal comma 1, il  Servizio  fitosanitario  competente  per  territorio
intima allo stesso di annullare  il  passaporto  delle  piante  e  di
rimuoverlo dall'unita' di vendita. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.