Art. 41 Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione 1. Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno e' delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019. 3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34. 4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031. 5. La delega di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse.
Note all'art. 41: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, si veda nelle note alle premesse.