Art. 41 
 
Registrazione,   autorizzazione   e   controllo    degli    operatori
  professionali  che  applicano  il  marchio  per  il  materiale   da
  imballaggio di legno nel territorio dell'Unione 
 
  1. Il soggetto  gestore  del  marchio  IPPC/FAO  da  apporre  sugli
imballaggi in legno e'  delegato,  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo  28
del regolamento (UE) 2017/625,  ad  eseguire  i  controlli  ufficiali
previsti per gli imballaggi in legno dal  Capo  VI,  Sezione  3,  del
regolamento (UE) 2016/2031. 
  2. Il soggetto gestore di cui  al  comma  1  effettua  i  controlli
ufficiali  nei  siti  e  in  altri  luoghi  utilizzati  da  operatori
professionali autorizzati ad applicare il marchio  sul  materiale  da
imballaggio di legno,  di  cui  all'articolo  98,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare  tali  imballaggi.  I
controlli sono svolti con la  frequenza  minima  stabilita  ai  sensi
degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della
Commissione, del 16 gennaio 2019. 
  3. Gli operatori professionali che  applicano  il  marchio  per  il
materiale da  imballaggio  di  legno,  di  cui  all'articolo  96  del
regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che  commercializzano  imballaggi
con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34. 
  4.  L'autorizzazione  ad  applicare  il  marchio,  a  riparare   il
materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con
il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a
un operatore registrato  che  rispetti  le  condizioni  di  cui  agli
articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  5. La delega di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  in  conformita'
all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625,  qualora  il  soggetto
gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non
adotti misure adeguate e tempestive per porre  rimedio  ad  eventuali
carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al  comma  2,  o
nel  caso  in  cui  venga  accertato  che  la  sua   indipendenza   o
imparzialita' siano state compromesse. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2019/66 della Commissione, del 16  gennaio  2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.