Art. 80 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varieta' appartenenti a specie per cui e' obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varieta', prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000; 7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 12. Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varieta' di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti e' punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.