Art. 80 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale  e
dell'Unione di settore, si applicano le  sanzioni  amministrative  di
cui al presente articolo. 
  2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti
sementieri,  come  definita  nell'articolo  1,  comma  3,  senza   la
registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000. 
  3. A chiunque pone  in  vendita  prodotti  sementieri  di  varieta'
appartenenti a specie  per  cui  e'  obbligatoria  la  iscrizione  ai
Registri delle varieta', prevista  all'articolo  7,  comma  2,  privi
della iscrizione in Italia o in un altro Stato  dell'Unione  europea,
si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 
  4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei  prodotti
sementieri nei locali adibiti alla vendita,  ai  sensi  dell'articolo
37, commi 1 e 2, si applica la  sanzione  amministrativa  consistente
nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
  5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e
2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti  e  non
garantisce  i  sistemi  di  tracciabilita'  si  applica  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 18.000. 
  6. Alla ditta sementiera che non notifica le  informazioni  di  cui
all'articolo 27, comma  4,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000; 
  7. A chiunque viola le disposizioni relative  alle  condizioni  per
l'immissione  in  commercio  dei  miscugli   di   sementi,   di   cui
all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica  la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  da
euro 2.000 a euro 12.000. 
  8. A chiunque viola le disposizioni relative  alle  condizioni  per
l'immissione  in  commercio  dei  miscugli   di   sementi,   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  si  applica  la   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro  500  a
euro 3.000. 
  9. A chiunque viola le disposizioni relative  alle  condizioni  per
l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi,  di  cui
all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1  e  2,
68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  da
euro 4.000 a euro 24.000. 
  10. A chiunque viola le disposizioni relative alle  condizioni  per
l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35,  comma
4, e 69,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  consistente  nel
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
  11. A chiunque viola le disposizioni relative alle  condizioni  per
l'immissione in commercio di prodotti sementieri  importati,  di  cui
agli  articoli  40  e  41,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 
  12. Al costitutore o  al  soggetto  tenuto  alla  conservazione  in
purezza, in caso di mancato adempimento degli  obblighi  inerenti  la
conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4,  in  merito
al mantenimento dei requisiti della varieta' di cui  all'articolo  9,
si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 
  13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente
od ostacola il prelievo ufficiale di  campioni  per  verifiche  degli
obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero
o  dell'organismo  delegato  in  applicazione  dell'articolo  17,  si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 
  14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali  di  cui
agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato,  durante
le  fasi  di  produzione,  manipolazione  e  commercializzazione  dei
prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti e' punito
con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 
  15.  A  chiunque  pone  in  commercio   prodotti   sementieri   non
rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24,  25
e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel  pagamento
di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400  per  ogni
tonnellata  o  frazione  di  tonnellata  di  prodotti  sementieri  e,
comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 
  16. A chiunque pone in commercio prodotti importati  in  confezioni
non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e  4,
si applica la sanzione amministrativa consistente  nel  pagamento  di
una somma stabilita in misura proporzionale  di  euro  400  per  ogni
tonnellata  o  frazione  di  tonnellata  di  prodotti  sementieri  e,
comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 
  17. A chiunque vende  o  mette  altrimenti  in  commercio  prodotti
sementieri  non  sottoposti  al   controllo   prescritto   ai   sensi
dell'articolo  17  per  la  categoria  nella  quale  essi   risultano
classificati  ai  sensi  dell'articolo  20  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 
  18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad  irrogare
le sanzioni.