Art. 81 
 
Obbligo di rapporto e contestazione da parte  del  personale  addetto
                           alla vigilanza 
 
  1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata
al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
rispettive competenze. 
  2.  Gli  incaricati  della  vigilanza,  in  qualita'  di   pubblici
ufficiali,  possono  visitare  i  campi  destinati  alla   produzione
sementiera, i depositi e  magazzini  di  vendita  all'ingrosso  e  al
minuto, i locali adibiti alla  conservazione,  alla  selezione,  alla
disinfezione ed  alla  disinfestazione  dei  prodotti  sementieri,  i
mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali  e  aeroportuali,
le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le
imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al  trasporto  merci.  Possono,
altresi', procedere al prelevamento dei campioni  e  all'accertamento
delle  violazioni  di  legge.  Nelle  visite  ai  magazzini  e  carri
ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il  personale  puo'
essere  accompagnato  rispettivamente   dagli   agenti   di   polizia
ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza. 
  3. Per l'applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  presente
decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla  e'
innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari. 
  4.  Il  personale  addetto  al  controllo   sull'osservanza   delle
disposizioni  del  presente  decreto  fa  rapporto  alla   competente
autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del
quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta
accertate le infrazioni per le  quali  il  presente  decreto  prevede
sanzioni amministrative, deve: 
  a) contestare immediatamente l'infrazione accertata; 
  b)  notificare  all'interessato  entro   trenta   giorni,   se   la
contestazione   immediata   non    e'    possibile,    l'accertamento
dell'infrazione; 
  c) trasmettere,  in  ogni  caso,  copia  del  verbale  al  Prefetto
territorialmente competente, in relazione al luogo in  cui  e'  stata
accertata l'infrazione. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono definite le modalita' di  versamento
delle  sanzioni  al  bilancio  dello   Stato,   per   la   successiva
riassegnazione, nella misura del 50 per cento  dell'importo  versato,
ad apposito capitolo  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione  e
coordinamento dell'autorita' unica centrale, di  cui  al  regolamento
(UE) 2016/2031. 
 
          Note all'art. 81: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.