Art. 81 Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza 1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 2. Gli incaricati della vigilanza, in qualita' di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresi', procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale puo' essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza. 3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari. 4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve: a) contestare immediatamente l'infrazione accertata; b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione; c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
Note all'art. 81: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.