Art. 47 Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varieta' 1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varieta' possono essere commercializzati solo se e' accertato che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore; b) sono corrispondenti alla descrizione della varieta' a norma dell'articolo 49; c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50; d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni. 2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore. 3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni: a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.