Art. 47 
 
       Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti 
                   non appartenenti a una varieta' 
 
  1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti  a  una
varieta' possono essere commercializzati solo  se  e'  accertato  che
soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) sono moltiplicati a  partire  da  una  fonte  identificata  di
materiali registrati dal fornitore; 
    b) sono corrispondenti alla descrizione della  varieta'  a  norma
dell'articolo 49; 
    c) sono conformi ai requisiti fitosanitari  di  cui  all'articolo
50; 
    d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51  per  quanto
riguarda le alterazioni. 
  2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono  effettuate
dal fornitore. 
  3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma
1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni: 
    a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali
CAC; 
    b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali
siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.