Art. 50 
 
             Requisiti fitosanitari per i materiali CAC 
 
  1.  All'atto  dell'ispezione  visiva,  effettuata   dal   fornitore
registrato nelle strutture, nei campi  e  nei  lotti  nella  fase  di
produzione, i materiali CAC devono risultare esenti  dagli  organismi
nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il
genere o  la  specie  in  questione,  se  non  diversamente  indicato
nell'Allegato II, parte 4. 
  2. Il fornitore registrato effettua il  campionamento  e  l'analisi
della fonte identificata  del  materiale  o  dei  materiali  CAC  per
rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e
in conformita' ai requisiti di cui  all'Allegato  II,  parte  4,  per
quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 
  3. In caso di dubbi per quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato  effettua
il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o
dei materiali CAC in questione. 
  4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC  in
lotti, dopo la fase di  produzione,  sono  commercializzati  solo  se
all'atto dell'ispezione visiva effettuata  dal  fornitore  registrato
risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi  elencati
nell'Allegato II, parti 1 e 2. 
  5. Il fornitore registrato adotta le misure volte  a  garantire  il
rispetto dei requisiti di cui al comma 1  conformemente  all'Allegato
II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e
la categoria. 
  6.  Il  comma  1  non  si  applica  ai  materiali  CAC  durante  la
crioconservazione.