Art. 33 
 
        Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato 
 
  1. Nella fase iniziale, tenuto conto  dell'esigenza  di  assicurare
pieno   sostegno   al   sistema   economico-produttivo,   il    Piano
economico-finanziario  di  cui  all'articolo   27,   comma   2,   del
decreto-legge, e'  predisposto  secondo  un  criterio  di  congruita'
basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti  per  interventi
in favore delle imprese  indicati  dal  decreto-legge,  dal  presente
decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  2.  Nella  definizione  delle  prospettive  di   redditivita'   del
Patrimonio Destinato, il Piano economico-finanziario tiene conto: 
    a) in relazione agli interventi di cui al Titolo II, dei principi
di  temporaneita',  tempestivita'  ed  efficacia  degli   interventi,
nonche' della redditivita' su base aggregata degli stessi; 
    b) in relazione agli interventi  di  cui  al  Titolo  III,  delle
prospettive di redditivita' delle imprese a  favore  delle  quali  e'
effettuato l'intervento. 
  3. Il Piano economico-finanziario e' approvato con la delibera  del
consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. di  cui  all'articolo  27,
comma 3, del decreto-legge, successivamente al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  che  dispone  gli  apporti  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge. 
  4. A partire dalla chiusura del  terzo  esercizio  successivo  alla
costituzione  del  Patrimonio  Destinato,  al  fine  di  dare   conto
dell'effettivo andamento degli interventi, su eventuale richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze: 
    a) il  Piano  economico  finanziario  e'  aggiornato  secondo  un
criterio di congruita'  tra  gli  apporti  effettuati  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'ammontare   degli   interventi
effettivamente realizzati dal Patrimonio Destinato; 
    b) il consiglio di amministrazione  di  CDP  S.p.A.  delibera  la
restituzione  della  quota  di  apporti  effettuati   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze che  risulti  eventualmente  eccedente,
sulla base del Piano economico-finanziario aggiornato, rispetto  agli
interventi effettivamente realizzati, o da effettuare, dal Patrimonio
Destinato.  L'entita'  delle  restituzioni  non  puo'   superare   la
differenza, se  positiva,  tra  il  patrimonio  netto  contabile  del
Patrimonio  Destinato  ed  il  120  per  cento   del   totale   degli
investimenti effettuati, o da effettuare, in favore  di  imprese  che
abbiano presentato  una  richiesta  di  intervento  alla  data  della
richiesta di restituzione da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
    c) l'eventuale restituzione degli apporti di cui alla lettera  b)
avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi  emessi  in
favore del Ministero dell'economia e delle finanze e  puo'  avvenire,
in via preferenziale, in denaro o comunque in attivita'  liquide.  Le
risorse in denaro e i proventi  in  denaro  delle  attivita'  liquide
vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.