Art. 33 Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato 1. Nella fase iniziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, il Piano economico-finanziario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge, e' predisposto secondo un criterio di congruita' basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti per interventi in favore delle imprese indicati dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Nella definizione delle prospettive di redditivita' del Patrimonio Destinato, il Piano economico-finanziario tiene conto: a) in relazione agli interventi di cui al Titolo II, dei principi di temporaneita', tempestivita' ed efficacia degli interventi, nonche' della redditivita' su base aggregata degli stessi; b) in relazione agli interventi di cui al Titolo III, delle prospettive di redditivita' delle imprese a favore delle quali e' effettuato l'intervento. 3. Il Piano economico-finanziario e' approvato con la delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge, successivamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone gli apporti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge. 4. A partire dalla chiusura del terzo esercizio successivo alla costituzione del Patrimonio Destinato, al fine di dare conto dell'effettivo andamento degli interventi, su eventuale richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze: a) il Piano economico finanziario e' aggiornato secondo un criterio di congruita' tra gli apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'ammontare degli interventi effettivamente realizzati dal Patrimonio Destinato; b) il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. delibera la restituzione della quota di apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che risulti eventualmente eccedente, sulla base del Piano economico-finanziario aggiornato, rispetto agli interventi effettivamente realizzati, o da effettuare, dal Patrimonio Destinato. L'entita' delle restituzioni non puo' superare la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto contabile del Patrimonio Destinato ed il 120 per cento del totale degli investimenti effettuati, o da effettuare, in favore di imprese che abbiano presentato una richiesta di intervento alla data della richiesta di restituzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; c) l'eventuale restituzione degli apporti di cui alla lettera b) avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e puo' avvenire, in via preferenziale, in denaro o comunque in attivita' liquide. Le risorse in denaro e i proventi in denaro delle attivita' liquide vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.
Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.