Art. 34 
 
Modalita' di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari  del
                                 MEF 
 
  1. In sede di approvazione del rendiconto  annuale  del  Patrimonio
Destinato, il consiglio di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  previa
intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   puo'
deliberare l'entita' della eventuale  remunerazione  degli  strumenti
finanziari partecipativi assegnati al Ministero dell'economia e delle
finanze, nei limiti dell'utile d'esercizio del Patrimonio Destinato. 
  2. La distribuzione degli attivi  di  liquidazione  del  Patrimonio
Destinato avviene a valere sugli strumenti  finanziari  partecipativi
emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in  sede
di liquidazione  del  Patrimonio  Destinato,  al  termine  della  sua
durata, come eventualmente estesa o anticipata ai sensi dell'articolo
27, comma 14, del decreto-legge, e sulla base del  rendiconto  finale
del Patrimonio Destinato medesimo. Tale distribuzione  puo'  avvenire
in natura ovvero in denaro, in ogni caso fino a integrale  estinzione
degli strumenti finanziari partecipativi  emessi.  Per  la  parte  in
denaro le risorse vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei
titoli di Stato. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.