Art. 34 Modalita' di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del MEF 1. In sede di approvazione del rendiconto annuale del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' deliberare l'entita' della eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'utile d'esercizio del Patrimonio Destinato. 2. La distribuzione degli attivi di liquidazione del Patrimonio Destinato avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di liquidazione del Patrimonio Destinato, al termine della sua durata, come eventualmente estesa o anticipata ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto-legge, e sulla base del rendiconto finale del Patrimonio Destinato medesimo. Tale distribuzione puo' avvenire in natura ovvero in denaro, in ogni caso fino a integrale estinzione degli strumenti finanziari partecipativi emessi. Per la parte in denaro le risorse vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.
Note all'art. 34: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.