Art. 36 Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato 1. Al fine di dotare il Patrimonio Destinato delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi disciplinati dal presente decreto, CDP S.p.A. e' autorizzata a porre in essere con il Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonche' operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero in contropartita diretta con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali operazioni nonche' per ottenere la libera, piena ed esclusiva titolarita' dei titoli di Stato, CDP S.p.A. potra' desegregare i titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato trasferendo gli stessi al patrimonio di CDP S.p.A.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria): «Art. 5 (Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno). - 1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute. 2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita. 3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria. 4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4.»