Art. 36 
 
          Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato 
 
  1.  Al  fine  di  dotare  il  Patrimonio  Destinato  delle  risorse
finanziarie necessarie a realizzare gli interventi  disciplinati  dal
presente decreto, CDP S.p.A. e' autorizzata a porre in essere con  il
Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai
titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato,  anche
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.
170, nonche' operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi
ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero  in  contropartita  diretta
con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali  operazioni
nonche' per ottenere la libera, piena ed  esclusiva  titolarita'  dei
titoli di Stato, CDP S.p.A. potra'  desegregare  i  titoli  di  Stato
nella disponibilita' del Patrimonio Destinato trasferendo gli  stessi
al patrimonio di CDP S.p.A. 
 
          Note all'art. 36: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  21  maggio  2004,  n.  170  (Attuazione  della
          direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti  di  garanzia
          finanziaria): 
                «Art.  5  (Potere  di  disposizione  delle  attivita'
          finanziarie  oggetto  del  pegno).  -   1.   Il   creditore
          pignoratizio puo'  disporre,  anche  mediante  alienazione,
          delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se  previsto
          nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente  alle
          pattuizioni in esso contenute. 
                2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della
          facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di  ricostituire
          la garanzia  equivalente  in  sostituzione  della  garanzia
          originaria entro  la  data  di  scadenza  dell'obbligazione
          finanziaria garantita. 
                3. La ricostituzione della garanzia  equivalente  non
          comporta costituzione di una nuova garanzia e si  considera
          effettuata  alla  data  di   prestazione   della   garanzia
          originaria. 
                4.  Qualora,  prima   dell'adempimento   dell'obbligo
          indicato nel comma 2, si verifichi un  evento  determinante
          l'escussione  della  garanzia,  tale  obbligo  puo'  essere
          oggetto della clausola di «close-out netting». In  mancanza
          di  tale  clausola,  il  creditore   pignoratizio   procede
          all'escussione della garanzia equivalente in conformita'  a
          quanto previsto nell'articolo 4.»