Art. 37 Operazioni di provvista con terzi 1. Il Patrimonio Destinato puo' raccogliere provvista attraverso l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge. 2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da investitori anche non qualificati nonche', avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 27, comma 18-ter, del decreto-legge, da OICR, fermo restando il rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare sia primaria sia secondaria, comunitaria e nazionale. 3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 potranno essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione. 4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 e' data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 37: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.