Art. 37 
 
                  Operazioni di provvista con terzi 
 
  1. Il Patrimonio Destinato puo'  raccogliere  provvista  attraverso
l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari  di
debito, in ottemperanza alle disposizioni  di  cui  all'articolo  27,
comma 7, del decreto-legge. 
  2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al  comma  1  possono
essere sottoscritti da investitori  anche  non  qualificati  nonche',
avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 27, comma 18-ter,  del
decreto-legge,  da  OICR,  fermo  restando  il   rispetto   di   ogni
applicabile disposizione normativa e regolamentare sia  primaria  sia
secondaria, comunitaria e nazionale. 
  3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma  1  potranno
essere ammessi alla  negoziazione  su  mercati  regolamentati  ovvero
sistemi multilaterali di negoziazione. 
  4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al
comma 1 e' data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.