Art. 25 Lavoratore sportivo 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' essere altresi' oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29. 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). - 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.». - Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento ordinario n. 159, reca «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». In particolare l'art. 78 (Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche) disciplina la procedura di certificazione che e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche, nonche' secondo una serie di principi elencati al comma 2. - Per i riferimenti normativi del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento ordinario n. 139, reca «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero». - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario n. 123, reca «Codice in materia di protezione dei dati personali».