Art. 25 
 
                         Lavoratore sportivo 
 
  1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore,  il
direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
il direttore di gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e
indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico,
esercita l'attivita' sportiva verso  un  corrispettivo  al  di  fuori
delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29. 
  2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo  puo'
costituire oggetto di un rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di  un
rapporto di lavoro autonomo,  anche  nella  forma  di  collaborazioni
coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1,  n.  3
del  codice  di  procedura   civile,   fatta   salva   l'applicazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81. 
  3. Ai fini  della  certificazione  dei  contratti  di  lavoro,  gli
accordi collettivi stipulati dalle  Federazioni  Sportive  Nazionali,
dalle Discipline Sportive  Associate,  anche  paralimpiche,  e  dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative,  sul   piano
nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono
individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo  78
del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi  accordi,  si  tiene  conto
degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso  delegata  in  materia  di
sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  4. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo  puo'
essere  altresi'  oggetto  di  prestazioni  occasionali  secondo   la
disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. Per tutto quanto  non  diversamente  disciplinato  dal  presente
decreto, ai rapporti di  lavoro  sportivo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme di legge sui rapporti di  lavoro  nell'impresa,
incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 
  6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro,
fatti  salvi  gli  obblighi   di   servizio,   previa   comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. A  essi  si  applica  il  regime
previsto per le prestazioni sportive amatoriali di  cui  all'articolo
29. 
  7. Ai lavoratori sportivi,  cittadini  di  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea,  si  applicano  le  pertinenti  disposizioni  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  quelle  dei  relativi
provvedimenti attuativi. 
  8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche
mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) n.  679/2016  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali
e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. In  attuazione  dell'articolo  88  del  Regolamento  (UE)  n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei  dati  personali
dei  lavoratori  sportivi  sono  previste  con   accordo   collettivo
stipulato dalla  Federazione  Sportiva  Nazionale,  dalle  Discipline
Sportive  Associate,  dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva   e   dai
rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In
mancanza  di  accordo  collettivo,  si  applicano  le   norme   sulla
protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi  stabilite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  da  adottarsi  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro
12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
          1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
          del rapporto di lavoro subordinato  anche  ai  rapporti  di
          collaborazione che si concretano in prestazioni  di  lavoro
          prevalentemente personali, continuative e le cui  modalita'
          di  esecuzione  sono  organizzate   dal   committente.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          qualora le modalita' di esecuzione della prestazione  siano
          organizzate mediante piattaforme anche digitali.». 
              - Il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n.  235
          - Supplemento ordinario  n.  159,  reca  «Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.  30».  In  particolare
          l'art. 78 (Procedimento di certificazione e codici di buone
          pratiche) disciplina la procedura di certificazione che  e'
          volontaria  e  consegue  obbligatoriamente  a  una  istanza
          scritta comune delle parti  del  contratto  di  lavoro.  Le
          procedure di certificazione sono  determinate  all'atto  di
          costituzione  delle  commissioni  di  certificazione  e  si
          svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche, nonche'
          secondo una serie di principi elencati al comma 2. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 21 giugno 2017,  n.  96,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          Supplemento ordinario  n.  139,  reca  «Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero». 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 679/2016 del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174
          - Supplemento ordinario n. 123, reca «Codice in materia  di
          protezione dei dati personali».