Art. 26 
 
       Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo 
 
  1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano  le
norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della  legge  20  maggio
1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5,  6,  7,  8  della  legge  15
luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11  maggio
1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
  2. Il contratto  di  lavoro  subordinato  sportivo  puo'  contenere
l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni  dalla
data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a
tempo determinato fra gli stessi soggetti.  E'  altresi'  ammessa  la
cessione del contratto, prima  della  scadenza,  da  una  societa'  o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra  parte
e siano osservate le modalita'  fissate  dalle  Federazioni  Sportive
Nazionali, dalle  Discipline  Sportive  Associate  e  dagli  Enti  di
Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da  19  a  29  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si  applica
alle  sanzioni  disciplinari  irrogate  dalle  Federazioni   Sportive
Nazionali,  dalle  Discipline  Sportive  Associate,  dagli  Enti   di
Promozione Sportiva. 
  4.  Le  Federazioni  Sportive  Nazionali,  le  Discipline  Sportive
Associate e gli Enti di  Promozione  Sportiva  possono  prevedere  la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle  societa'  e
degli sportivi per la corresponsione della indennita'  di  anzianita'
al termine dell'attivita' sportiva a  norma  dell'articolo  2123  del
codice civile. 
  5. Nel contratto puo' essere prevista una  clausola  compromissoria
con la quale le controversie concernenti l'attuazione del  contratto,
insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite  ad  un
collegio arbitrale. La stessa clausola  dovra'  contenere  la  nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il  modo  in
cui questi dovranno essere nominati. 
  6. Il contratto non puo' contenere clausole di non  concorrenza  o,
comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo  per
il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso  ne'  puo'
essere integrato, durante  lo  svolgimento  del  rapporto,  con  tali
pattuizioni. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 11 maggio 1990, n.
          108, del decreto legislativo 4 marzo  2015,  n.  23  e  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - La legge 23 luglio 1991,  n.  223,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, Supplemento ordinario n.
          43,  reca  «Norme  in  materia   di   cassa   integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato  del  lavoro».  In
          particolare all'art. 24 si disciplinano le norme in materia
          di riduzione del personale.