Art. 27 
 
      Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici 
 
  1. Il lavoro sportivo  prestato  nei  settori  professionistici  e'
regolato dalle norme contenute  nel  presente  Titolo,  salvo  quanto
diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. 
  2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato  dagli
atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e  continuativa,
si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. 
  3. Esso costituisce,  tuttavia,  oggetto  di  contratto  di  lavoro
autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a)  l'attivita'   sia   svolta   nell'ambito   di   una   singola
manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra  loro  collegate
in un breve periodo di tempo; 
    b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato  per  cio'  che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; 
    c) la prestazione  che  e'  oggetto  del  contratto,  pur  avendo
carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. 
  4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta
e con la stipulazione di un contratto in forma  scritta,  a  pena  di
nullita',  tra  lo  sportivo  e  la   societa'   destinataria   delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni  tre
anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina  Sportiva
Associata e  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie  di  lavoratori
sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato. 
  5. La societa' ha l'obbligo di depositare,  entro  7  giorni  dalla
stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o
la Disciplina Sportiva Associata per  l'approvazione.  Unitamente  al
predetto contratto  devono  essere  depositati  tutti  gli  ulteriori
contratti  stipulati  tra  il  lavoratore  sportivo  e  la   societa'
sportiva, ivi compresi quelli  che  abbiano  ad  oggetto  diritti  di
immagine  o  promo-pubblicitari  relativi  o  comunque  connessi   al
lavoratore sportivo. 
  6. Le  eventuali  clausole  contenenti  deroghe  peggiorative  sono
sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 
  7. Nel contratto  individuale  deve  essere  prevista  la  clausola
contenente l'obbligo dello  sportivo  al  rispetto  delle  istruzioni
tecniche e delle prescrizioni impartite per  il  conseguimento  degli
scopi agonistici.