Art. 29 
 
                   Prestazioni sportive amatoriali 
 
  1. Le societa' e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,  le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline  Sportive  Associate  e
gli Enti  di  Promozione  Sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  possono
avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali  di
amatori che mettono a disposizione il  proprio  tempo  e  le  proprie
capacita' per promuovere lo sport, in  modo  personale,  spontaneo  e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,  ma  esclusivamente
con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono  comprensive
dello svolgimento  diretto  dell'attivita'  sportiva,  nonche'  della
formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. 
  2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma  1  non  sono
retribuite  in  alcun  modo  nemmeno  dal  beneficiario.   Per   tali
prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti  premi  e
compensi  occasionali  in  relazione  ai  risultati  ottenuti   nelle
competizioni sportive, nonche' indennita'  di  trasferta  e  rimborsi
spese, anche forfettari, a cui si applica  l'articolo  36,  comma  7.
Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese  superano
il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  prestazioni
sportive  sono  considerate  di  natura   professionale,   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo. 
  3.  Le  prestazioni  sportive  amatoriali  sono  incompatibili  con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o  autonomo  e  con
ogni altro rapporto  di  lavoro  retribuito  con  l'ente  di  cui  il
volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la  propria
attivita' amatoriale. 
  4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono  di  volontari  devono
assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi.  Si  applica
l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  si  veda  nelle
          note alle premesse.