Art. 29
Prestazioni sportive amatoriali
1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono
avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente
con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della
formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono
retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali
prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e
compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle
competizioni sportive, nonche' indennita' di trasferta e rimborsi
spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7.
Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese superano
il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni
sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il
volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria
attivita' amatoriale.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono
assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica
l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si veda nelle
note alle premesse.