Art. 30 Formazione dei giovani atleti 1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le societa' o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti puo' essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport). 2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. 3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa' o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile. 4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. 5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea. 7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalita' di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39, reca «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92». In particolare l'art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) disciplina l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». - Le Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti ovvero norme di azione raccomandate a sostegno della doppia carriera nello sport d'elite, sono state approvate dal gruppo di esperti dell'Unione Europea «Education & Training in Sport» nella riunione svoltasi a Poznan (PL) il 28 settembre 2012. Sono rivolte principalmente ai decisori politici degli stati membri, sia come fonte di ispirazione per la formulazione e l'adozione di direttive nazionali orientate all'azione, sia per attirare l'attenzione a livello nazionale sul tema della dual career. Esse dovrebbero contribuire allo scambio, alla diffusione di buone pratiche ed all'apprendimento dalle esperienze in questo campo. Inoltre, suggeriscono un quadro di possibili accordi a livello internazionale ed invitano l'Unione Europea ad avviare azioni supplementari in ragione dell'elevata mobilita' degli atleti e della necessita' di incoraggiare misure a favore della doppia carriera all'estero, in particolare in alcune discipline sportive e nei piccoli Stati membri. - Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008 e con rettifica nella n. 93 del 19 aprile 2008, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse». La norma, distingue fra la titolarita' dei diritti e la loro commercializzazione, da una parte, e fra l'organizzatore dell'evento e l'organizzatore della competizione, dall'altro, dettando una disciplina di natura inderogabile e lasciando il resto a delle linee guida che deve redigere l'organizzatore della competizione ed alla prassi contrattuale che si sviluppa il tutto sotto la vigilanza di Authority indipendenti: Agcom e Antitrust». In particolare l'art. 22 (Mutualita' generale), comma 1 e 2, prevede che l'organizzatore delle competizione destini una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti allo sviluppo dei settori giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. La quota non puo' essere inferiore al 4% delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti.