Art. 30 
 
                    Formazione dei giovani atleti 
 
  1. Nell'ottica della valorizzazione della  formazione  dei  giovani
atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva,  ma  anche
culturale ed educativa, nonche' una  preparazione  professionale  che
favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche  alla  fine  della
carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di  realizzazione
dei percorsi per le competenze trasversali e per  l'orientamento,  ai
sensi della normativa vigente, le societa'  o  associazioni  sportive
possono stipulare contratti di apprendistato per la  qualifica  e  il
diploma  professionale,  per  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di  cui
all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli
atleti puo' essere conseguita anche con  le  classi  di  laurea  L-22
(Scienze Motorie e di laurea  magistrale),  LM-47  (Organizzazione  e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie),  la  LM-67
(Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative),
nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport). 
  2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con
riferimento  ai  titoli   di   istruzione   e   formazione   e   alle
qualificazioni professionali contenuti nel  Repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,
nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati  dalle  norme
che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. 
  3. Ai contratti di apprendistato di  cui  al  primo  comma  non  si
applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato,  fissato
nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o
associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un  contratto
di lavoro sportivo successivamente alla  scadenza  del  contratto  di
apprendistato,   senza   soluzione   di   continuita'   rispetto    a
quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo
31, comma 2, in favore della diversa societa' o  associazione  presso
la   quale   l'atleta   abbia   precedentemente   svolto    attivita'
dilettantistica, amatoriale o giovanile. 
  4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e  della
ricerca, da  adottarsi  entro  9  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sulla base di  accordi  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  gli  standard
professionali e  formativi  relativi  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche
di  cui  al  comma  1.  Tali  decreti  possono  prevedere  misure  di
agevolazione e di flessibilizzazione della  frequenza  dei  corsi  di
studio,  incluso  il  riconoscimento   di   crediti   formativi   per
l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage,
ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. 
  5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si  applicano  gli  articoli
26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 
  6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e  della
ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure
di promozione della  formazione,  anche  professionale,  dei  giovani
atleti e linee guida nazionali sulla doppia  carriera  degli  atleti,
tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia  carriera  degli
atleti del  28  settembre  2012  e  dei  successivi  documenti  della
Commissione europea. 
  7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e
modalita' di estensione alle  altre  Federazioni  Sportive  Nazionali
delle misure di cui  all'articolo  22,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,  in  tema  di  mutualita'  per  lo
sviluppo dei settori giovanili delle societa', per  la  formazione  e
per  l'utilizzo  di  atleti  convocabili  per  le  squadre  nazionali
giovanili italiane  maschili  e  femminili,  per  il  sostegno  degli
investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo  dei  centri
federali territoriali e delle attivita' giovanili  della  Federazione
italiana  giuoco  calcio,  nonche'  misure   mutualistiche   per   il
reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81 e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013,  n.  39,
          reca  «Definizione  delle  norme  generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi
          58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92». In particolare
          l'art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di  istruzione  e
          formazione e delle qualificazioni professionali) disciplina
          l'istituzione  del  repertorio  nazionale  dei  titoli   di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1997,  n.   202,   recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Le Linee guida europee sulla  doppia  carriera  degli
          atleti ovvero norme di azione raccomandate a sostegno della
          doppia carriera nello sport d'elite, sono  state  approvate
          dal gruppo di  esperti  dell'Unione  Europea  «Education  &
          Training in Sport» nella riunione svoltasi a Poznan (PL) il
          28 settembre 2012. Sono rivolte principalmente ai  decisori
          politici degli stati membri, sia come fonte di  ispirazione
          per la formulazione e  l'adozione  di  direttive  nazionali
          orientate  all'azione,  sia  per  attirare  l'attenzione  a
          livello  nazionale  sul  tema  della  dual   career.   Esse
          dovrebbero contribuire allo  scambio,  alla  diffusione  di
          buone pratiche ed  all'apprendimento  dalle  esperienze  in
          questo campo. Inoltre, suggeriscono un quadro di  possibili
          accordi  a  livello  internazionale  ed  invitano  l'Unione
          Europea  ad  avviare  azioni   supplementari   in   ragione
          dell'elevata mobilita' degli atleti e della  necessita'  di
          incoraggiare  misure  a  favore   della   doppia   carriera
          all'estero, in particolare in alcune discipline sportive  e
          nei piccoli Stati membri. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.   9,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del  1°  febbraio
          2008 e con rettifica  nella  n.  93  del  19  aprile  2008,
          recante   «Disciplina    della    titolarita'    e    della
          commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi  e
          relativa ripartizione delle risorse». La  norma,  distingue
          fra   la   titolarita'    dei    diritti    e    la    loro
          commercializzazione, da una parte,  e  fra  l'organizzatore
          dell'evento   e   l'organizzatore    della    competizione,
          dall'altro, dettando una disciplina di natura  inderogabile
          e lasciando il resto a delle linee guida che deve  redigere
          l'organizzatore   della   competizione   ed   alla   prassi
          contrattuale che si sviluppa il tutto sotto la vigilanza di
          Authority indipendenti: Agcom e Antitrust». In  particolare
          l'art. 22 (Mutualita' generale), comma 1 e 2,  prevede  che
          l'organizzatore delle competizione destini una quota  delle
          risorse   economiche   e   finanziarie   derivanti    dalla
          commercializzazione dei diritti allo sviluppo  dei  settori
          giovanili delle  societa'  professionistiche,  al  sostegno
          degli    investimenti    per    la     sicurezza,     anche
          infrastrutturale,   degli   impianti   sportivi,    e    al
          finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a
          sostenere   discipline   sportive   diverse    da    quelle
          calcistiche. La quota non puo' essere inferiore al 4% delle
          risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei
          diritti.