Art. 31 
 
   Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica 
 
  1.  Le  limitazioni   alla   liberta'   contrattuale   dell'atleta,
individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°  luglio
2022.  Le  Federazioni  Sportive  Nazionali   possono   dettare   una
disciplina transitoria che preveda la diminuzione  progressiva  della
durata massima dello stesso. Decorso  il  termine  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 
  2.  Le  Federazioni  Sportive  Nazionali  prevedono   con   proprio
regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: 
    a) le societa' sportive professionistiche riconoscono  un  premio
di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo  modalita'
e parametri che tengono conto della durata e del contenuto  formativo
del rapporto, tra le societa'  sportive  dilettantistiche  presso  le
quali l'atleta ha  svolto  attivita'  dilettantistica,  amatoriale  o
giovanile ed in cui ha svolto  il  proprio  percorso  di  formazione,
ovvero tra le societa' sportive  professionistiche  presso  le  quali
l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio
percorso di formazione; 
    b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di
formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo  modalita'  e
parametri  che  tengono  adeguatamente  conto  della  durata  e   del
contenuto  formativo  del  rapporto,   tra   le   societa'   sportive
dilettantistiche  presso  le  quali  l'atleta  ha  svolto   attivita'
amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto  il  proprio  percorso  di
formazione. 
  3. La misura del premio di cui al presente articolo e'  individuata
dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri  che  tengano
adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche'  della  durata  e
del contenuto patrimoniale  del  rapporto  tra  questi  ultimi  e  la
societa' o associazione sportiva con la  quale  concludono  il  primo
contratto di lavoro sportivo.