Art. 32 
 
             Controlli sanitari dei lavoratori sportivi 
 
  1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo
25 e' svolta sotto controlli medici, secondo  norme  stabilite  dalle
Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive  Associate
ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto  col  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le norme di cui al  comma  1,  devono  prevedere,  tra  l'altro,
l'istituzione di una  scheda  sanitaria  per  ciascuno  sportivo  che
svolga   prestazioni   di   carattere   non   occasionale,    nonche'
l'individuazione dei tempi per  l'effettuazione  delle  rivalutazioni
cliniche e diagnostiche, in relazione alla  tipologia  dell'attivita'
sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. 
  3. La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a  cura
della societa' e associazione sportiva e, per i  lavoratori  sportivi
autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato
presso la Federazione Sportiva Nazionale  e  la  Disciplina  Sportiva
Associata. L'istituzione e  l'aggiornamento  della  scheda  sanitaria
costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle  singole
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive  Associate  allo
svolgimento dell'attivita' dei lavoratori sportivi. 
  4. Gli oneri relativi alla istituzione  e  all'aggiornamento  della
scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e
associazioni sportive. 
  5.  Le  competenti  Federazioni  Sportive  Nazionali  e  Discipline
Sportive Associate possono  stipulare  apposite  convenzioni  con  le
Regioni al fine di garantire l'espletamento delle  indagini  e  degli
esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il  decreto  di
cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture  presso  le
quali devono essere effettuati i controlli. 
  6. Per gli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  le  Regioni
possono istituire  appositi  centri  di  medicina  sportiva,  nonche'
stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.