Art. 33 
 
           Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  regolato  dal  presente  decreto,   ai
lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni  in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  in
quanto compatibili  con  le  modalita'  della  prestazione  sportiva.
L'idoneita' psico-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un
medico specialista in medicina dello sport sulla scorta  di  indagini
strumentali. La sorveglianza sanitaria del  lavoratore  sportivo,  e'
compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. In mancanza di disposizioni speciali  di  legge,  ai  lavoratori
sportivi si applica la vigente  disciplina,  anche  previdenziale,  a
tutela  della  malattia,  dell'infortunio,  della  gravidanza,  della
maternita'  e  della   genitorialita',   contro   la   disoccupazione
involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. 
  3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti  al  Fondo  pensioni
lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale,  si
applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di
malattia e di assicurazione economica di  maternita'  previste  dalla
normativa vigente  in  favore  dei  lavoratori  aventi  diritto  alle
rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione  generale
obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai  datori  di  lavoro
per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e  per  il
finanziamento dell'indennita'  economica  di  maternita'  e'  pari  a
quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo  dalla
tabella G della legge 28 febbraio 1986,  n.  41  e  dall'articolo  79
della legge 26 marzo 2001, n. 151. 
  4. Ai  lavoratori  subordinati  sportivi  si  applicano  le  tutele
relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955,   n.   797   e   dal
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con  applicazione,  a  carico  dei
datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
  5. Ai  lavoratori  subordinati  sportivi  si  applicano  le  tutele
previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di  cui  al
Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La  misura  dei
contributi dovuti dai datori di lavoro  per  il  finanziamento  delle
indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata
dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n.  92.  I
medesimi  datori  di  lavoro  non  sono  tenuti  al  versamento   dei
contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno
2012, n. 92. 
  6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre  1967,  n.
977, sull'impiego dei minori in  attivita'  lavorative  di  carattere
sportivo, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro 12  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  introdotte
disposizioni specifiche a tutela della salute e della  sicurezza  dei
minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi  adempimenti
e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni
sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione
dei minori, allo scopo, tra l'altro, della  lotta  ad  ogni  tipo  di
abuso e di violenza su di essi  e  della  protezione  dell'integrita'
fisica e morale dei giovani sportivi. 
  7. Ai minori che praticano attivita'  sportiva  si  applica  quanto
previsto dal  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 4  marzo  2015,
          n. 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  della  legge  17
          ottobre 1967, n. 977, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
          del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - La legge 28 febbraio 1986, n.  41,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986 - Supplemento ordinario
          n. 13, reca «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          1986)». 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96 -
          Supplemento  ordinario  n.  93,  reca  «Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'art.  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53». In particolare l'art.  79
          (Oneri  contributivi  nel   lavoro   subordinato   privato)
          disciplina i contributi (e le misure) sulle retribuzioni di
          tutti i  lavoratori  dipendenti  da  parte  dei  datori  di
          lavoro. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1955,  n.  797,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   7
          settembre 1955, n.  206,  reca  «Testo  unico  delle  norme
          concernenti gli assegni familiari». 
              - Il decreto-legge 13 marzo  1988,  n.  69,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n.  61,  coordinato
          con la  legge  di  conversione  13  maggio  1988,  n.  153,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112,
          reca «Norme in materia previdenziale, per il  miglioramento
          delle gestioni degli enti portuali  ed  altre  disposizioni
          urgenti». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,   n.   39,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2014,  n.  68,
          reca «Attuazione della direttiva 2011/93/UE  relativa  alla
          lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei  minori
          e la pornografia minorile,  che  sostituisce  la  decisione
          quadro 2004/68/GAI».