Art. 34 
 
                 Assicurazione contro gli infortuni 
 
  1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  9  del  testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  sono  sottoposti  al  relativo
obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o
di legge, di  tutela  con  polizze  privatistiche.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su  delibera  del
Consiglio  di   amministrazione   dell'INAIL,   sono   stabilite   le
retribuzioni  e  i  relativi  riferimenti  tariffari  ai  fini  della
determinazione del premio assicurativo, nonche' la data di decorrenza
dell'obbligo assicurativo. 
  2.  Dalla  data  di   decorrenza   dell'obbligo   assicurativo   le
retribuzioni  stabilite  ai  fini  della  determinazione  del  premio
valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera
di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  si  applica  la  disciplina  dell'obbligo
assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi  2,  3  e  4,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
  4.  Per  gli  sportivi  dei   settori   dilettantistici,   di   cui
all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  che  svolgono
attivita' sportiva di carattere amatoriale, rimane  ferma  la  tutela
assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo  51,  e  nei
relativi provvedimenti attuativi. 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.