Art. 35 
 
                      Trattamento pensionistico 
 
  1. I lavoratori sportivi subordinati,  a  prescindere  dal  settore
professionistico o dilettantistico in cui  prestano  attivita',  sono
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il  predetto
Fondo assume  la  denominazione  di  Fondo  Pensione  dei  Lavoratori
Sportivi e ai  lavoratori  iscritti  si  applica  la  disciplina  del
decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.   166.   Ricorrendone   i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi'  iscritti  i  lavoratori
sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni  coordinate  e
continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice  di
procedura civile, operanti nei settori professionistici. 
  2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi,  titolari  di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che  svolgono
prestazioni  autonome  o  prestazioni  autonome  occasionali,   hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A  tal  fine
essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335  e  della  quale  si
applicano le relative norme. 
  3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e  degli  istruttori  presso
societa' sportive di  cui  ai  punti  n.  20  e  n.  22  del  decreto
ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto  hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,  sulla  base
del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente
decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto  di  optare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  per  il
mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 
  4. Resta ferma la disciplina dell'assegno  straordinario  vitalizio
«Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi
provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani  che,  nel
corso della loro carriera  agonistica,  abbiano  onorato  la  patria,
anche conseguendo un titolo di  rilevanza  internazionale  in  ambito
dilettantistico o  professionistico,  e  che  versino  in  comprovate
condizioni di grave disagio economico. 
  5. Forme pensionistiche  complementari  possono  essere  istituite,
secondo la disciplina  legislativa  vigente,  da  accordi  collettivi
stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e  dai  rappresentanti
delle categorie di lavoratori sportivi interessate. 
  6. Per i lavoratori di cui  al  comma  2,  iscritti  alla  Gestione
separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995,  n.  335,  che  risultino   assicurati   presso   altre   forme
obbligatorie, l'aliquota contributiva  pensionistica  e  la  relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
e' stabilita in misura pari al 10 per cento. 
  7. Per i lavoratori di cui al comma 2,  titolari  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa o che  svolgono  prestazioni
autonome  occasionali,  iscritti  alla  gestione  separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  non
risultino assicurati  presso  altre  forme  obbligatorie,  l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura  pari
al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per  cento  per
l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al  33  per  cento  per
l'anno 2025. 
  8. Per i lavoratori di cui al  comma  2  che  svolgono  prestazioni
autonome, iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultino
assicurati presso altre forme obbligatorie,  l'aliquota  contributiva
pensionistica e la relativa  aliquota  contributiva  per  il  computo
delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura  pari  al  15
per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per
cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 aprile 1997, n. 166, della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          della legge 15 aprile 2003, n. 86 e della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  ministeriale  15  marzo  2005,  recante
          «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei  soggetti
          assicurati  al  fondo  pensioni  per  i  lavoratori   dello
          spettacolo, istituito presso l'ENPALS», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2005, n. 80.