Art. 36 
 
                       Trattamento tributario 
 
  1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e'  soggetta  a
tassazione separata, agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Per tutto quanto non regolato dal  presente  decreto,  e'  fatta
salva l'applicazione delle norme del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3.  Per  l'attivita'  relativa  alle  operazioni  di  cessione  dei
contratti previste dall'articolo 26, comma 2,  le  societa'  sportive
debbono osservare le disposizioni del Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   recante   la   disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del  rispettivo  volume  d'affari.  Per  le  societa'  ed
associazioni sportive dilettantistiche  senza  fini  di  lucro  resta
ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma  3,  del  Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4.  Le  somme  versate  a  titolo  di  premio  di  addestramento  e
formazione  tecnica,  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  2,   sono
equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da  societa'
e associazioni sportive dilettantistiche  senza  fini  di  lucro  che
abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre  1991,  n.
398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. 
  5. Resta fermo quanto previsto dalla legge  16  dicembre  1991,  n.
398, dall'articolo 25 della legge  13  maggio  1999,  n.  133,  fatta
eccezione  per  i  contratti   di   lavoro   sportivo   autonomo,   e
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  6. La qualificazione come redditi diversi, ai  sensi  dell'articolo
67, comma 1, lettera m), primo periodo, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  delle  indennita'  di
trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei  compensi
erogati    nell'esercizio    diretto    di     attivita'     sportive
dilettantistiche, si interpreta come operante, sia  ai  fini  fiscali
che  previdenziali,  soltanto  entro   il   limite   reddituale   per
l'esenzione di cui all'articolo  69,  comma  2,  primo  periodo,  del
medesimo Decreto del Presidente  della  Repubblica.  Ai  sensi  dello
stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi»
e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto  di  attivita'  sportive
dilettantistiche»   si   intendono   gli    emolumenti    occasionali
riconosciuti in relazione ai risultati  ottenuti  nelle  competizioni
sportive. 
  7. La soglia di esenzione di cui  all'articolo  69,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
applica  anche  ai   redditi   da   lavoro   sportivo   nei   settori
dilettantistici,  quale  che  sia  la  tipologia   di   rapporto   ed
esclusivamente ai fini fiscali. 
  8. Resta  fermo  il  regime  speciale  per  i  lavoratori  sportivi
rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi  5-quater  e  5-quinquies,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147,  come  modificato
dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 36: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto legislativo 14
          settembre 2015, n. 147, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292 - Supplemento ordinario  n.  1,  reca
          «Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto». 
              - La legge 16 dicembre 1991, n. 398,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  dicembre  1991,   n.   295,   reca
          «Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche». 
              - La legge 13 maggio 1999,  n.  133,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999,  n.  113  -  Supplemento
          ordinario  n.  96,  reca  «Disposizioni   in   materia   di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale».  In
          particolare l'art. 25 disciplina le disposizioni tributarie
          in materia di associazioni sportive dilettantistiche).