Art. 37 
 
Rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa  di  carattere
                      amministrativo-gestionale 
 
  1.   Ricorrendone   i   presupposti,   l'attivita'   di   carattere
amministrativo-gestionale  resa   in   favore   delle   societa'   ed
associazioni sportive dilettantistiche,  delle  Federazioni  Sportive
Nazionali, delle  Discipline  Sportive  Associate  e  degli  Enti  di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal  CIP,  puo'  essere
oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n.  3,
del codice di procedura civile, e successive modifiche. 
  2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1  si  applica  la
disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi  2,
3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
  3.  I   collaboratori   di   cui   al   comma   1   hanno   diritto
all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione  alla
Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. 
  4. Per i rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa  di
carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera  m),  secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione  come  redditi
diversi  si  interpreta  come  operante,  sia  ai  fini  fiscali  che
previdenziali, soltanto entro il limite  reddituale  per  l'esenzione
fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del  medesimo
decreto del  Presidente  della  Repubblica.  Quando  i  compensi,  le
indennita'  di  trasferta  e  rimborsi  spese  superano   il   limite
reddituale  di  cui  all'articolo  69,  comma  2,  del  Decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  prestazioni
di carattere amministrativo-gestionale  sono  considerate  di  natura
professionale per l'intero importo. 
  5.  I  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  versati   dai
soggetti  di  cui  al  comma  1  o  dai  relativi  collaboratori   in
ottemperanza a disposizioni di legge, non  concorrono  a  formare  il
reddito di questi ultimi ai fini tributari. 
  6. Ai contratti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
carattere amministrativo-gestionale  si  applicano  i  commi  6  e  7
dell'articolo 35. 
 
          Note all'art. 37: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 e del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38, si veda nelle note alle premesse.