Art. 38 
 
             Settori professionistici e dilettantistici 
 
  1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la  relativa
qualificazione  dalle  Federazioni   Sportive   Nazionali   o   dalle
Discipline  Sportive  Associate  secondo  le  norme   emanate   dalle
federazioni e dalle  discipline  sportive  stesse,  con  l'osservanza
delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per  la  distinzione
dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia
con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione  di  una
disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione  di
genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le direttive  e  i  criteri  di  cui  al
presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente  del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata  in
materia di sport.