Art. 68 
 
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura  e  il
                        settore agrituristico 
 
  1. L'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
sostituito dal seguente: 
    "All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole "20 milioni di euro annui." e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Per l'anno 2021 le  percentuali  di  compensazione  di  cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle  cessioni  di  animali  vivi
della specie bovina e suina sono fissate  ambedue  nella  misura  del
9,5%.". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui
alla lettera  i')  del  medesimo  comma,  si  applicano  nei  settori
dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima
di 10 anni e di  importo  superiore  a euro  100.000,00.  I  benefici
accordati ai  sensi  del  paragrafo  3.1  della  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi  previste,  tenuto
conto di eventuali altre  misure  di  aiuto,  da  qualunque  soggetto
erogate, concesse al beneficiario ai  sensi  del  medesimo  paragrafo
3.1.". 
  4. Al fine  di  favorire  la  continuita'  produttiva  nel  settore
bieticolo saccarifero, anche per  fare  fronte  alle  emergenze  o  a
situazioni di crisi di mercato impreviste  determinate  dalle  misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del  comparto,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un fondo, denominato "Fondo  per  il  sostegno
del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di  25  milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero. 
  5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della  dotazione  finanziaria
di  cui  al  comma  4,  sulla  base  delle  superfici   coltivate   a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del  regime
di aiuto di base di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  ed  in
relazione alle quali siano state presentate domande  di  aiuto  dallo
stesso produttore nell'anno 2021. 
  6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori  di  barbabietola  da
zucchero, mediante il  versamento  di  un  acconto  pari  all'ottanta
percento  dell'importo  richiesto  e  del  saldo  al  termine   delle
verifiche di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto  si  applica
l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro venti giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere  stabiliti
anche nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020,  C  (2020)  91  I/01,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con   comunicazione   della
Commissione 2021/C 34/06. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari  ad  euro  25
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
  9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185 dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una
donna oppure" e  dopo  le  parole  "quote  di  partecipazione,"  sono
aggiunte "da donne e". 
  10. Al fine di sostenere  l'incremento  occupazionale  nel  settore
agricolo  e  ridurre  gli  effetti  negativi  causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135  del  codice   civile   per   il   rispetto   della   prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di  cui  all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,  sono  considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del  rapporto  di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica. 
  11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,
sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita''. 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno  2021,  4,56  milioni  di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro  per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028,  3,76  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede,  per  1,57  milioni  di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per  l'anno  2022  e  3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  13. Il comma 1 dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Allo scopo di alleviare  le
gravi difficolta' finanziarie  degli  agricoltori  determinate  dalle
avverse condizioni meteorologiche, da  gravi  emergenze  sanitarie  e
fitosanitarie  ovvero  da  gravi   perturbazioni   di   mercato,   e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio  di  ciascun  anno,
fino al  persistere  della  situazione  di  crisi  determinatasi,  di
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle
somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune (PAC)". 
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: 
    "2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione  della
Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863  e  successive  modifiche,
l'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando  i  tassi  di
interesse di  mercato  definiti  in  base  ai  tassi  di  riferimento
stabiliti ai sensi  della  comunicazione  della  Commissione  europea
2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato."; 
    "2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di  cui
al  comma  2-bis  sono  compensati  agli  agricoltori  mediante   una
sovvenzione diretta che costituisce  aiuto  di  Stato  notificato  ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»  nei  limiti  del  massimale  previsto  per
ciascuna impresa operante nel settore della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19»". 
  15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  risorse  del  fondo
possono altresi'  essere  erogate  a  condizioni  diverse  da  quelle
previste dal regolamento (UE)  n.  1408/2013,  qualora  destinate  ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale  produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto  della
disciplina  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali  alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'
naturali,  epizoozie  e  organismi  nocivi   ai   vegetali,   nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.".