Art. 70 
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti  ai
                settori agrituristico e vitivinicolo 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli  effetti  negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da
COVID-19,  alle  aziende  appartenenti  alle  predette  filiere,  ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate  dai
codici  ATECO  di  cui  alla   tabella   E   allegata   al   presente
decreto-legge,  e'  riconosciuto   l'esonero   dal   versamento   dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi  e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota  a  carico  dei  datori  di
lavoro per la mensilita'  relativa  a  febbraio  2021.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero. 
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai  coloni,  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. 
  3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  4.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in  particolare  ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"  e  nei
limiti ed alle condizioni di  cui  alla  medesima  Comunicazione.  Il
beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma,  nel
limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo  del  presente
comma e comunica i risultati  di  tale  attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4,  pari  a  72,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.