Art. 71 
 
Interventi per  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese
         agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 
 
  1. Le imprese agricole  che  hanno  subito  danni  dalle  gelate  e
brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021  e  che,  al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata  da
polizze  assicurative  a  fronte  del  rischio  gelo  brina,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004,  possono  deliberare
la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui  al
comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Per gli interventi di cui al  presente  articolo,  la  dotazione
finanziaria  del  "Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -   interventi
indennizzatori" di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 105 milioni di euro per l'anno
2021. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,  pari  a  105
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.