Art. 71 Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021. 4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.