ART. 31 
 
(Semplificazione per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e
individuazione delle infrastrutture  per  il  trasporto  del  GNL  in
                              Sardegna) 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  "2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le
relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di
connessione non rientrino nelle suddette procedure."; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter.  In  caso
di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.". 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. Per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica  di
media tensione e localizzati  in  area  a  destinazione  industriale,
produttiva o commerciale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV,  punto  2,  lettera
b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 19 del  medesimo  decreto,  si
intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente  alleghi  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  2   una
autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la
pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per
l'edificazione.". 
  3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.". 
  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del
presente  decreto,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,". 
  5. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in
modo  da  non  compromettere  la  continuita'  delle   attivita'   di
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente  a  sistemi  di
monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.". 
  6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". 
  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.