ART. 32 
 
(Norme  di  semplificazione  in  materia  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle  procedure  di
                             repowering) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla
potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano
ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di
assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
esistenti o autorizzati. I  nuovi  aerogeneratori,  a  fronte  di  un
incremento del loro  diametro,  dovranno  avere  un'altezza  massima,
intesa come altezza dal suolo raggiungibile  dalla  estremita'  delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla
estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata
per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e
il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente."; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
    a) nel caso  di  impianti  su  una  unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; 
    b)  nel  caso  di  impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per
cento. 
  3-ter. Per "riduzione  minima  del  numero  di  aerogeneratori"  si
intende: 
    a) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei
nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1); 
    b) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove: 
      1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 
      2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 
      3) d2: diametro nuovi rotori; 
      4)  h1:  altezza  raggiungibile  dalla  estremita'  delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato. 
  3.quater.  Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"   h2
raggiungibile dalla estremita'  delle  pale,  si  intende  il  doppio
dell'altezza massima dal  suolo  h1  raggiungibile  dalla  estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.