Art. 21 
 
              Procedura per lo scambio di informazioni 
                          fra Stati membri 
 
  1. Per consentire l'identificazione  del  veicolo  e  del  relativo
proprietario o intestatario in merito al quale e' stato accertato  il
mancato pagamento di  un  pedaggio  stradale,  soltanto  i  punti  di
contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea  sono
autorizzati   ad   accedere   ai   seguenti   dati    nazionali    di
immatricolazione dei veicoli, con la facolta' di effettuare  ricerche
automatizzate su: 
    a) i dati relativi ai veicoli; 
    b) i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli. 
  2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  necessari  per
effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto
previsto dall'allegato III del presente decreto. 
  3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma  1,  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e'
individuata la struttura dirigenziale di livello  generale  cui  sono
attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale. 
  4. Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta,
il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui  territorio
si e'  verificato  il  mancato  pagamento  di  un  pedaggio  stradale
utilizza il numero completo di  immatricolazione  del  veicolo.  Tale
ricerca automatizzata e' effettuata in conformita' alle procedure  di
cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della  decisione  2008/616/GAI
del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai  requisiti  dell'allegato  III
del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i  dati
ottenuti esclusivamente  al  fine  di  stabilire  la  responsabilita'
personale del mancato pagamento del pedaggio. 
  5. Il punto di  contatto  nazionale  assicura  che  lo  scambio  di
informazioni  e'  effettuato  mediante  l'applicazione  software  del
Sistema europeo d'informazione sui veicoli  e  le  patenti  di  guida
(EUCARIS), in conformita' all'allegato III  del  presente  decreto  e
all'allegato,  capo  3,  punti  2  e  3,   della   citata   decisione
2008/616/GAI. 
  6.  Gli  oneri  per  la  gestione,  l'utilizzo  e  la  manutenzione
dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del  punto
di contatto nazionale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - La  decisione  2008/616/GAI  del  Consiglio,  del  23
          giugno  2008  relativa   all'attuazione   della   decisione
          2008/615/GAI   sul   potenziamento    della    cooperazione
          transfrontaliera, soprattutto nella lotta al  terrorismo  e
          alla criminalita'  transfrontaliera,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210.