Art. 22 
 
                 Lettera d'informazione sul mancato 
                  pagamento di un pedaggio stradale 
 
  1. L'esattore di pedaggi, nell'ambito del settore del SET in cui si
e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, decide se
avviare o meno i procedimenti conseguenti al  mancato  pagamento  del
pedaggio stradale. In caso di avvio di detti procedimenti, l'esattore
provvede  a  darne  comunicazione  al  punto  di  contatto  nazionale
richiedendo i dati  necessari  al  fine  di  riscuotere  il  pedaggio
stradale dovuto. Acquisiti i dati dal punto  di  contatto  nazionale,
l'esattore di pedaggi informa  il  proprietario,  l'intestatario  del
veicolo o la persona altrimenti  identificata  ritenuta  responsabile
del mancato pagamento del pedaggio stradale. Le informazioni  fornite
ai sensi del terzo periodo  contengono  le  indicazioni  anche  delle
conseguenze giuridiche, previste dalla normativa dello  Stato  membro
nel quale si e' verificato il mancato pagamento del pedaggio stradale
derivanti da detto mancato pagamento. 
  2. La lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario  del
veicolo  o  alla  persona  altrimenti  identificata,  sospettata  del
mancato  pagamento  del  pedaggio  stradale,  deve   includere   ogni
informazione pertinente, in particolare, circa la natura,  il  luogo,
la data e l'ora del mancato pagamento stesso, il diritto  di  accesso
alla documentazione pertinente in possesso dell'esattore  nonche'  il
diritto di contestare quanto contenuto  nella  lettera  nonche',  ove
opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per  rilevare
il mancato pagamento di un pedaggio  stradale.  La  lettera  contiene
anche le informazioni circa le sanzioni amministrative  che  potranno
essere applicate in caso di mancato pagamento  nei  termini  indicati
dalla medesima. A tal fine, la  lettera  d'informazione  deve  essere
conforme al modello riportato nell'allegato IV del presente decreto. 
  3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti  fondamentali,  la
lettera d'informazione e'  redatta  nella  lingua  del  documento  di
immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una  delle  lingue
ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.