Art. 23 Procedimenti di follow-up da parte delle entita' responsabili della riscossione 1. Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 21, solo se: a) i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto; b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto e' conforme alla procedura di cui all'articolo 22, comma 1; c) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'esattore di pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale. 2. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.