Art. 23 
 
    Procedimenti di follow-up da parte delle entita' responsabili 
                          della riscossione 
 
  1. Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i
dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 21, solo se: 
    a)  i  dati  trasferiti  sono  limitati   a   quanto   necessario
all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto; 
    b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto e'
conforme alla procedura di cui all'articolo 22, comma 1; 
    c) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso  dall'esattore  di
pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento
avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale. 
  2. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati  al  solo
scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale  dovuto  e  sono
immediatamente  cancellati,  in  caso  di  riscossione  della   somma
richiesta e comunque entro un termine di trenta  giorni  a  far  data
dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare
secondo le prescrizioni di legge in materia di  protezione  dei  dati
personali.